codice-appalti-obbligo-mezzi-comunicazione-elettronicaPubblicata la nota operativa Anci per l’utilizzo obbligatorio, dal 18 aprile 2018, dei mezzi di comunicazione elettronici. Il 18 ottobre 2018, è entrato in vigore l’obbligo, per tutte le stazioni appaltanti, di utilizzare mezzi di comunicazione elettronica nell’ambito delle procedure di gara.


Questa nota è molto importante, soprattutto per le piccole stazioni uniche appaltanti (Piccoli Comuni) che, non essendosi convenzionati con centrali uniche di committenza o soggetti aggregatori che posseggono piattaforme telematiche  e/o non avendo risorse per acquistare l’accesso ad altre piattaforma presente  sul mercato, sarebbero in grande difficoltà.

 

La nota, pur ribadendo che l’utilizzo di piattaforme elettroniche risponde all’adempimento di cui al 18 ottobre., offre una lettura sistematica delle norme, orientata – nelle more dell’implementazione del processo di digitalizzazione delle procedure di gara – a consentire l’utilizzo, in deroga, dei tradizionali mezzi di comunicazione e scambio di informazioni.

 

Obbligo mezzi di comunicazione elettronica

 

Come noto, il 18 ottobre 2018, è entrato in vigore l’obbligo, per tutte le stazioni appaltanti, di utilizzare mezzi di comunicazione elettronica nell’ambito delle procedure di gara.

 

Tale obbligo – previsto dal comma 2 dell’articolo 40 del decreto legislativo n. 50/2016 e ss.mm.ii. (di seguito Codice Appalti) – deriva dall’art. 22 della direttiva comunitaria 2014/24/EU, che richiedeva proprio l’utilizzo dei mezzi elettronici per le comunicazioni: “Gli Stati membri provvedono affinché tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni di cui alla presente direttiva, in particolare la trasmissione in via elettronica, siano eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici  (art. 22, co. 1); in tali casi, le amministrazioni aggiudicatrici «garantiscono che l’integrità dei dati e la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione siano mantenute. Esse esaminano il contenuto delle offerte e delle domande di partecipazione soltanto dopo la scadenza del termine stabilito per la loro presentazione» (art. 22, co. 3).

 

Dunque, l’oggetto della disposizione normativa succitata, riguarda le modalità con cui effettuare le comunicazioni e gli scambi di informazioni all’interno delle procedure di gara. Tuttavia, una completa disamina della disciplina, impone un collegamento dell’articolo 40, comma 2, con quanto previsto dall’articolo 52 del Codice, che descrive le caratteristiche che tali comunicazioni devono avere. Il comma 5 dell’articolo 52, in particolare, chiarisce: “In tutte le comunicazioni, gli scambi e l’archiviazione di informazioni, le stazioni appaltanti garantiscono che l’integrità dei dati e la riservatezza delle offerte e delle domande di partecipazione siano mantenute. Esse esaminano il contenuto delle offerte e delle domande di partecipazione soltanto dopo la scadenza del termine stabilito per la loro presentazione”.