I lavoratori dipendenti, anche in disoccupazione e pensionati, ed i collaboratori (lavoratori parasubordinati), possono aver diritto a dei benefici per il nucleo familiare: ma come calcolare gli assegni familiari?
L’Assegno al Nucleo Familiare (ANF) è un sostegno economico erogato dall’INPS per le famiglie dei lavoratori dipendenti, dei titolari delle pensioni e delle prestazioni economiche previdenziali da lavoro dipendente e dei lavoratori assistiti dall’assicurazione contro la tubercolosi.
Modulo di Domanda per Assegni Familiari Dipendenti Pubblici nel 2021.
I nuclei familiari devono essere composti da più persone e il reddito complessivo deve essere inferiore a quello determinato ogni anno dalla legge.
A chi spettano?
Sono beneficiari di questa agevolazione:
- lavoratori dipendenti in attività;
- lavoratori disoccupati;
- lavoratori cassintegrati;
- lavoratori in mobilità e impiegati in lavori socialmente utili;
- lavoratori assenti per malattia o maternità;
- lavoratori in aspettativa per cariche pubbliche elettive e sindacali;
- lavoratori dell’industria o marittimi in congedo matrimoniale;
- lavoratori parasubordinati iscritti alla gestione separata Inps;
- titolari di pensioni derivanti da lavoro dipendente (privato o pubblico);
- soci di cooperative, che prestano attività di lavoro per conto della società, in presenza di particolari condizioni.
Come calcolare gli Assegni Familiari?
L’importo, richiedibile tramite apposito modulo, dell’assegno è calcolato in base alla tipologia del nucleo familiare, del numero dei componenti e del reddito complessivo del nucleo. Sono previsti importi e fasce reddituali più favorevoli per situazioni di particolare disagio (ad esempio, nuclei monoparentali o con componenti inabili).
L’importo dell’assegno è pubblicato annualmente dall’INPS in tabelle valide dal 1° luglio di ogni anno, fino al 30 giugno dell’anno seguente (circolare INPS 18 maggio 2017 n.87).
I redditi del nucleo familiare sono quelli assoggettabili all’IRPEF, al lordo delle detrazioni d’imposta, degli oneri deducibili e delle ritenute erariali. Sono da indicare anche i redditi esenti da imposta o soggetti alla ritenuta alla fonte a titolo di imposta o imposta sostitutiva (se superiori complessivamente a 1.032,91 euro). Devono essere considerati i redditi prodotti nell’anno solare precedente il 1° luglio di ogni anno e che hanno valore fino al 30 giugno dell’anno successivo. Quindi, se la richiesta di assegno per il nucleo familiare riguarda periodi compresi nel primo semestre, ovvero da gennaio a giugno, i redditi da dichiarare sono quelli conseguiti due anni prima. Invece, se i periodi sono compresi nel secondo semestre, da luglio a dicembre, i redditi da dichiarare sono quelli conseguiti nell’anno precedente.
Nello specifico, per stabilire l’importo Anf spettante, si devono prendere in considerazione le tabelle pubblicate annualmente dall’Inps, che hanno validità dal 1° luglio di un determinato anno al 30 giugno dell’anno successivo: individuata la tabella di riferimento (come abbiamo osservato, dalla 11 alla 21D), è necessario individuare la fascia in cui si colloca il reddito del nucleo familiare, nella colonna che corrisponde al numero dei componenti della famiglia, e verificare qual è l’assegno corrispondente indicato dall’Inps.
Quest’operazione è effettuata automaticamente dai datori di lavoro, attraverso i principali software paghe.
Cosa è escluso tra i redditi?
Non devono essere dichiarati tra i redditi:
- Trattamenti di Fine Rapporto ( TFR) comunque denominati e le anticipazioni sui TFR;
- i trattamenti di famiglia, comunque denominati, dovuti per legge;
- le rendite vitalizie erogate dall’INAIL, le pensioni di guerra e le pensioni tabellari ai militari di leva vittime di infortunio;
- le indennità di accompagnamento agli invalidi civili, ai ciechi civili assoluti, ai minori invalidi che non possono camminare e ai pensionati di inabilità;
- le indennità di comunicazione per sordi e le indennità speciali per i ciechi parziali;
- gli indennizzi per danni irreversibili da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati;
- gli arretrati di cassa integrazione riferiti ad anni precedenti quello di erogazione;
- l’indennità di trasferta per la parte non assoggettabile a imposizione fiscale;
- gli assegni di mantenimento percepiti dal coniuge legalmente separato a carico del/della richiedente e destinati al mantenimento dei figli.
Il reddito complessivo del nucleo familiare deve essere composto, per almeno il 70%, da reddito derivante da lavoro dipendente e assimilato.
L’assegno viene pagato dal datore di lavoro, per conto dell’INPS, ai lavoratori dipendenti in attività, in occasione del pagamento della retribuzione. In alternativa, è direttamente l’INPS che paga l’assegno se il richiedente è:
- addetto ai servizi domestici;
- iscritto alla Gestione Separata;
- operaio agricolo dipendente a tempo determinato;
- lavoratore di ditte cessate o fallite;
- beneficiario di altre prestazioni previdenziali.
L’INPS effettua il pagamento tramite bonifico presso ufficio postale o mediante accredito su conto corrente bancario o postale, indicando nella domanda il codice IBAN.
Quando decade il beneficio?
Il diritto all’ANF cessa alla fine del periodo in cui vengono a mancare le condizioni per il riconoscimento dello stesso: ad esempio, nel caso di separazione legale dal coniuge/parte di unione civile decade per l’ex coniuge/parte di unione civile, mentre, resta valido per i figli affidati; o nel caso di raggiungimento della maggiore età del figlio non inabile a proficuo lavoro.