sblocco-uso-avanzi-di-amministrazioneUn altro passo verso lo sblocco dell’uso degli avanzi di amministrazione. Ecco la Nota di lettura IFEL alla Circolare Mef-RGS n. 25/2018.


Con la circolare n. 25 del 3 ottobre 2018 la Ragioneria generale dello Stato fa un ulteriore passo verso la completa “liberalizzazione” dell’uso degli avanzi di amministrazione, prospettiva obbligata dopo i due fondamentali interventi della Corte costituzionale: la sentenza n. 247 del 2017 e la sentenza n. 101 del 2018.

 

Già per l’esercizio finanziario 2018 gli investimenti finanziati con avanzi di amministrazione “applicati” a norma di legge sono automaticamente coperti ai fini del rispetto del saldo di competenza dall’entrata rappresentata dallo stesso avanzo. Osservazione e chiarimenti nella nota di lettura ANCI-IFEL, in allegato a quest’articolo.

 

La lettura costituzionalmente orientata dell’articolo 9 della legge n. 243 del 2012, in base alla quale l’avanzo di amministrazione e il Fondo pluriennale vincolato non possono essere limitati nel loro utilizzo, (“l’avanzo di amministrazione, una volta accertato nelle forme di legge è nella disponibilità dell’ente che lo realizza”) ha portato ad un giudizio di incostituzionalità della normativa sul saldo di competenza, in particolare il comma 466 della legge di bilancio per il 2017, imprimendo al sistema di regolazione della finanza degli enti territoriali una svolta radicale dopo vent’anni di politiche fondate su vincoli finanziari aggiuntivi, dal patto di stabilità al più recente e meno gravoso saldo di competenza, che in modo diretto ed indiretto hanno determinato la formazione di consistenti avanzi non spendibili nei bilanci di gran parte dei Comuni italiani.

 

Con il decreto sul monitoraggio del saldo di competenza (DM Mef n. 182944 del 23 luglio 2018) era già emerso un quadro di “precaria legittimità” delle norme sul saldo di competenza, tanto che il decreto, anziché ricalcare la routine degli anni precedenti, pur confermando la formale vigenza del comma 466, richiamava i pronunciamenti del Giudice delle leggi correlandoli alla politica di progressiva maggiore spendibilità degli avanzi realizzata attraverso la concessione di spazi finanziari “verticali” (900 milioni nel 2018) ed enfatizzava il carattere “conoscitivo” delle richieste di dati agli enti locali, anche al fine di dare piena attuazione alle sentenze in questione e di valutare l’opportunità di “ulteriori revisioni” del sistema sanzionatorio”.

 

Come già si osservava nella nota IFEL del 24 luglio u.s., “la prospettiva di abbandono della disciplina del saldo di competenza è quindi molto concreta e anzi, anche per ciò che riguarda il 2018, sarà ben difficile applicare le norme sanzionatorie degli eventuali sforamenti del saldo di competenza basate su una normativa primaria definita di fatto illegittima dalla Corte Costituzionale”.