Recupero Forzoso TARI: i termini di prescrizione sono stati dettati dalla Cassazione nell’ordinanza n. 22305 del 13 settembre 2018.
Nel caso in questione, il ricorrente denuncia nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per avere la sentenza impugnata completamente omesso di pronunciarsi sul motivo di appello col quale il contribuente aveva lamentato l’omessa pronuncia della decisione sull’eccezione di prescrizione del tributo TARSU relativamente all’intervallo temporale intercorso tra la notifica della cartella di pagamento e l’avviso d’intimazione di pagamento.
Ha inoltre denunciato nullità nella parte in cui la decisione impugnata non ha comunque rilevato il decorso del termine quinquennale entro il quale si prescrive il tributo TARSU, tra la data di notifica della cartella di pagamento e quella di notifica dell’avviso d’intimazione di pagamento impugnato.
Nella fattispecie in esame, erroneamente ritenendo che la definitività della cartella fosse assorbente di ogni altra eccezione, la CTR ha omesso in effetti di pronunciare sullo specifico motivo di appello col quale il contribuente aveva lamentato come anche il giudice di primo grado non avesse pronunciato sull’eccezione di prescrizione in relazione al lasso temporale comunque intercorso tra la notifica della cartella prodromica ed il successivo avviso d’intimazione di pagamento.
Resta dunque applicabile la diversa prescrizione breve propria del tributo, TARSU, di cui alla cartella sottesa all’avviso d’intimazione di pagamento, che è quella quinquennale. Essendo la TARSU tributo locale strutturato con prestazioni periodiche, con connotati di autonomia nell’ambito di una causa debendi di tipo continuativo, l’utente è tenuto al suo pagamento in relazione al prolungarsi, sul piano temporale, della prestazione erogata dall’ente impositore, senza che sia necessario per ogni singolo periodo contributivo un riesame dell’esistenza dei presupposti impositivi.
In allegato il testo completo dell’ordinanza.