Scade il termine per l’annotazione delle fatture attive del mese precedente e per l’annotazione nel registro dei corrispettivi degli incassi dell’intero mese precedente qualora risultino dall’emissione di scontrini e/o ricevute fiscali (in caso contrario i corrispettivi devono essere annotati entro il giorno non festivo successivo). I soggetti in contabilità ordinaria hanno la facoltà di non tenere i registri I.V.A. in quanto sostituiti dalle annotazioni sul libro giornale e inventari (cronologico per i professionisti).