decreto-legge-emergenze-gazzetta-ufficialeIl decreto legge emergenze approda in Gazzetta Ufficiale. Previste agevolazioni e misure di sostegno per i cittadini di Genova colpiti dal crollo del ponte Morandi e dei comuni di Ischia interessati dal terremoto del 21 agosto dell’anno scorso.


Nella Gazzetta Ufficiale di venerdì scorso è stato pubblicato il Dl 109/2018 (“decreto emergenze”), contenente “Disposizioni urgenti per la città di Genova, la sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi sismici del 2016 e 2017, il lavoro e altre emergenze“.

 

Si tratta di un provvedimento molto articolato, che affronta, sotto diversi profili, alcune situazioni di crisi: tra le altre, quella determinata dal crollo di un tratto del ponte Morandi nel capoluogo ligure, avvenuto lo scorso 14 agosto, e quella delle popolazioni dell’Italia centrale e dei comuni di Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno dell’Isola di Ischia, colpiti dai terremoti nel 2016 e nel 2017.

 

Il testo del decreto è composto da quarantasei articoli suddivisi in cinque Capi:

 

  • Interventi urgenti per il sostegno e la ripresa economica del territorio del comune di Genova (Capo I – articoli da 1 a 11)
  • Sicurezza della rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti (Capo II – articoli da 12 a 16)
  • Interventi nei territori dei comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno dell’Isola di Ischia interessati dagli eventi sismici verificatisi il giorno 21 agosto 2017 (Capo III – articoli da 17 a 36)
  • Misure urgenti per gli eventi sismici verificatisi in Italia centrale negli anni 2016 e 2017 (Capo IV – articoli da 37 a 39)
  • Ulteriori interventi emergenziali (Capo V – articoli da 40 a 46).

 

A seguire, segnaliamo i principali interventi in ambito tributario.

 

Emergenza Genova

 

Il Capo I del decreto contiene le disposizioni finalizzate al sostegno e alla ripresa economica del territorio del comune di Genova colpito dal crollo di un tratto del viadotto Polcevera dell’autostrada A10.

 

Misure fiscali

 

L’articolo 3 prevede una serie di agevolazioni fiscali:

 

  • a partire dal 2018 e fino al 31 dicembre 2020, i redditi dei fabbricati, oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, adottate dopo il crollo del ponte Morandi, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini Irpef e Ires; gli stessi fabbricati, inoltre, sono esenti dall’applicazione dell’imposta municipale propria e dal tributo per i servizi indivisibili, a partire dalla prima rata in scadenza successiva al 14 agosto 2018 e fino al 31 dicembre 2020
  • per i privati, proprietari o titolari di diritti di godimento o residenti o domiciliati o che hanno sede o unità locali in immobili direttamente danneggiati dal crollo (verificati con perizia asseverata), i contributi, gli indennizzi e i risarcimenti connessi al crollo, di qualsiasi natura e indipendentemente dalle modalità di fruizione e contabilizzazione, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi e dell’Irap (la disposizione vale sia per le persone fisiche sia per quelle giuridiche)
  • le persone fisiche proprietarie o titolari di diritti di godimento sugli immobili oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, e direttamente danneggiati dal crollo, ovvero ivi residenti o domiciliate, e le persone fisiche o giuridiche che hanno sede legale o operativa negli stessi immobili sono esentate dal pagamento dell’imposta di bollo e dell’imposta di registro per le istanze, i contratti e i documenti presentati alla pubblica amministrazione fino al 31 dicembre 2020 in conseguenza del crollo
  • fatto salvo l’adempimento degli obblighi dichiarativi di legge, a partire dal 14 agosto 2018 gli immobili demoliti o dichiarati inagibili a seguito del crollo non sono soggetti all’imposta di successione, né alle imposte e tasse ipotecarie e catastali, né all’imposta di bollo
  • i termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme risultanti dagli avvisi di accertamento esecutivi dell’Agenzia delle entrate e dagli avvisi esecutivi di addebito dell’Inps, nonché per le attività esecutive da parte degli agenti della riscossione e i termini di prescrizione e decadenza relativi all’attività degli enti creditori, inclusi quelli degli enti locali, destinate ai residenti o a coloro che hanno sede o unità locali negli immobili sgomberati o danneggiati sono sospesi dal 14 agosto 2018 fino al 31 dicembre 2019.

 

Zona franca urbana (Zfu)

 

L’articolo 8 del decreto, invece, prevede la creazione, nel territorio della città metropolitana di Genova, di una zona franca urbana per il sostegno alle imprese colpite dal crollo del ponte Morandi.

 

Le imprese che hanno la sede principale o una sede operativa all’interno della Zfu, e che hanno subito, a causa del crollo del ponte, una riduzione del fatturato almeno pari al 25% nel periodo dal 14 agosto al 30 settembre 2018, rispetto al corrispondente periodo del 2017, possono richiedere, per la prosecuzione dell’attività nel comune di Genova, le seguenti agevolazioni, in alternativa ai benefici previsti dagli articoli 3 e 4 del decreto:

 

  • esenzione dalle imposte sui redditi del reddito derivante dall’attività d’impresa svolta nella Zfu fino a concorrenza, per ciascun periodo d’imposta, dell’importo di 100mila euro (riferito al reddito derivante dallo svolgimento dell’attività svolta nella zona franca)
  • esenzione dall’Irap del valore della produzione netta derivante dallo svolgimento dell’attività svolta nel Zfu, nel limite di 200mila euro per ciascun periodo d’imposta
  • esenzione dalle imposte municipali proprie per gli immobili localizzati nella Zfu, posseduti e impiegati per l’esercizio dell’attività economica
  • esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali, con esclusione dei premi per l’assicurazione obbligatoria infortunistica, a carico dei datori di lavoro, sulle retribuzioni da lavoro dipendente (tale esonero spetta, alle stesse condizioni, anche ai titolar di reddito di lavoro autonomo che svolgono l’attività all’interno della Zfu).

 

Le esenzioni indicate nei punti precedenti sono concesse per il periodo d’imposta in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge. Hanno diritto a tali esenzioni anche le imprese che avviano la propria attività all’interno della zona franca entro il 31 dicembre 2018.

 

Emergenza Ischia

 

Il Capo III del decreto contiene disposizioni per i territori dei comuni di Casamicciola Terme, Forio, Lacco Ameno colpiti dal terremoto del 21 agosto 2017. Dal punto di vista fiscale, si segnalano, tra le altre, le seguenti previsioni:

 

  • estensione fino al 2019 (anziché 2018) dell’esenzione dal concorso alla formazione del reddito imponibile ai fini Irpef e Ires dei redditi dei fabbricati ubicati nei comuni terremotati, purché distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, comunque adottate entro il 31 dicembre 2017, in quanto inagibili totalmente o parzialmente
  • per gli stessi fabbricati indicati nel punto precedente, l’esenzione dall’imposta municipale propria e dal tributo per i servizi indivisibili viene estesa fino al 2020 (anziché 2018)
  • sospensione fino al 31 dicembre 2020 del pagamento del canone tv (il versamento delle somme sospese avviene, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica rata o mediante rateizzazione fino a un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo, a partire dal 1° gennaio 2021)
  • sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria in scadenza nel periodo compreso tra il 29 settembre 2018 (data di entrata in vigore del decreto in esame) e il 31 dicembre 2020 (con esclusione del rimborso delle somme eventualmente già versate). Gli adempimenti e i pagamenti sospesi sono effettuati entro il 31 gennaio 2021, senza applicazione di sanzioni e interessi, anche mediante rateizzazione fino a un massimo di sessanta rate mensili di pari importo, a partire dal mese di febbraio 2021; su richiesta del lavoratore dipendente subordinato o assimilato, la ritenuta può essere operata anche dal sostituto d’imposta
  • i termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme risultanti dagli avvisi di accertamento esecutivi dell’Agenzia delle entrate e dagli avvisi esecutivi di addebito dell’Inps, nonché le attività esecutive da parte degli agenti della riscossione e i termini di prescrizione e decadenza relativi all’attività degli enti creditori, inclusi quelli degli enti locali, sono sospesi dal 29 settembre 2018 fino al 31 dicembre 2020 e riprendono a decorrere dal 1° gennaio 2021.

 

 

Entrata in vigore

 

Le disposizioni del decreto legge sono entrate in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, quindi il 29 settembre 2018.