Compensazioni Crediti nei confronti delle PA: le risposte della Camera dei Deputati fanno chiarezza sui crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili per somministrazione, forniture e appalti.
Nella risposta del 20 settembre scorso in Commissione Finanze della Camera, gli onorevoli interpellati hanno fornito chiarimenti n materia di compensazione dei crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle amministrazioni pubbliche per somministrazione, forniture e appalti, con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo.
I crediti, muniti di apposita certificazione, possono essere utilizzati per il pagamento, totale o parziale, delle somme dovute per cartelle di pagamento e atti di cui agli articoli 29 (avvisi di accertamento esecutivi) e 30 (avvisi di addebito) del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 122/2010, per tributi erariali, tributi regionali e locali, contributi assistenziali e previdenziali, premi per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali o altre entrate dovute alla stessa amministrazione che ha rilasciato la certificazione.
Per rendere concretamente operativa la compensazione in parola sono stati emanati nel tempo diversi decreti ministeriali che ne hanno disposto l’applicazione limitatamente al pagamento delle «somme dovute a seguito di iscrizioni a ruolo (..) notificate» entro il termine del 30 aprile 2012; termine differito successivamente al 30 settembre 2013 (cfr. articolo 9, comma 2, del decreto-legge n. 35 del 2013 come modificato dall’articolo 40, comma 1, del decreto-legge n. 66 del 2014).
In questo contesto, il legislatore, con l’articolo 12, comma 7-bis, del decreto-legge n. 145 del 2013, a partire dall’anno 2014, ha riconosciuto la possibilità di compensare le cartelle di pagamento in favore delle imprese titolari di crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, per somministrazione, forniture, appalti e servizi, anche professionali, maturati nei confronti della pubblica amministrazione e debitamente certificati.
Tale ultima forma di compensazione è stata estesa anche agli anni successivi al 2014.
Da ultimo, l’articolo 12-bis del decreto-legge n. 87 del 2018 (c.d. decreto-legge dignità) introdotto in sede di conversione (legge 9 agosto 2018, n. 96), rubricato «Compensazione delle cartelle esattoriali in favore di imprese e professionisti titolari di crediti nei confronti della pubblica amministrazione», stabilisce che le «disposizioni di cui all’articolo 12, comma 7-bis, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145 (…) si applicano, con le modalità previste dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico 24 settembre 2014 (…), anche per l’anno 2018, con riferimento ai carichi affidati agli agenti della Riscossione entro il 31 dicembre 2017».
Pertanto, diversamente dalle precedenti norme di estensione temporale della compensazione, per il 2018 la disposizione è immediatamente operativa, in quanto non si rinvia a un successivo decreto ministeriale di attuazione, il legislatore, infatti, ha espressamente previsto l’applicazione delle modalità operative indicate dal decreto ministeriale 24 settembre 2014.
La compensazione è applicabile con riferimento ai carichi affidati agli agenti della riscossione entro il 31 dicembre 2017 a prescindere dalla data di notifica della cartella.
In base al citato articolo 28-quater, l’estinzione del debito a ruolo è condizionata alla verifica dell’esistenza e validità della certificazione. A questo fine, le certificazioni dei crediti, recanti la data prevista per il pagamento, emesse mediante l’apposita piattaforma elettronica, sono utilizzate, a richiesta del creditore, per il pagamento, totale o parziale, delle somme dovute a seguito dell’iscrizione a ruolo effettuato in data antecedente quella prevista per il pagamento del credito.
Ciò posto, le vigenti disposizioni in materia di pagamento delle somme iscritte a ruolo mediante compensazione con crediti certi, liquidi ed esigibili nei confronti della P.A. non prevedono che tale istituto possa essere utilizzato soltanto per il versamento «totale o parziale delle somme dovute a seguito dell’iscrizione a ruolo, effettuato in data antecedente a quella prevista per il pagamento del credito». Tali disposizioni, infatti, stabiliscono, all’attualità, che siano compensabili nell’anno 2018 i carichi consegnati all’agente della riscossione fino al 31 dicembre 2017 e, quindi, anche se il carico (ruolo) sia stato formato e consegnato successivamente alla data prevista per il pagamento del credito da parte della PA.
In merito alla proposta di adozione di iniziative volte a permettere l’utilizzazione della compensazione in parola anche per pagare somme dovute sulla base di carichi consegnati all’agente della riscossione dopo il 31 dicembre 2017, la Ragioneria Generale dello Stato ha evidenziato che, al fine di garantire gli equilibri di finanza pubblica, la disciplina vigente prevede che possano essere soggetti a compensazione solo i ruoli emessi (o meglio i carichi affidati agli agenti della riscossione come precisato nella normativa più recente) entro una data sufficientemente risalente nel tempo.