imposta-ipotecaria-decreti-tavolariQuattro nuovi codici tributo per l’imposta ipotecaria sui decreti tavolari. Devono essere utilizzati per versare, con il modello F24 Elide, le somme dovute a seguito della notifica di avvisi di liquidazione emessi dagli uffici dell’Agenzia delle entrate.


Con la risoluzione 69/E del 25 settembre 2018 sono stati istituiti i codici tributo che consentono il versamento dell’imposta ipotecaria sui decreti tavolari (articolo 91, regio decreto 499/29), dovuta in seguito alla notifica di avvisi di liquidazione emessi dall’Agenzia delle entrate.

 

Il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 26 giugno 2018 ha esteso le modalità di versamento di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, alle somme dovute per il pagamento, tra l’altro, dell’imposta ipotecaria a seguito di notifica di avvisi di liquidazione per operazioni inerenti al servizio ipotecario.

 

La risoluzione si riferisce all’Istituzione dei codici tributo per il versamento, tramite il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi”, dell’imposta ipotecaria sui decreti tavolari di cui all’articolo 91 del Regio Decreto 28 marzo 1929, n. 499, degli interessi e delle sanzioni, a seguito di notifica di avvisi di liquidazione emessi dall’Agenzia delle entrate ai sensi dell’articolo 13 del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 347

 

Nello specifico si tratta di quattro codici tributo da utilizzare esclusivamente tramite il modello di pagamento F24 Elide (“F24 Versamenti con elementi identificativi“):

 

– “A201” – imposta ipotecaria
– “A202” – sanzione
– “A203” – interessi
– “A204” – spese di notifica.

I codici vanno inseriti in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a debito versati” indicando:

 

  • nella sezione “Contribuente” nei campi “codice fiscale” e “dati anagrafici” il codice fiscale e i dati anagrafici di chi effettua il versamento
  • nella sezione “Erario ed altro” nel campo “tipo” la lettera “F (Registro)”, nel campo “codice” il codice tributo, nei campi “codice ufficio“, “elementi identificativi” e “anno di riferimento” i dati forniti dall’ufficio dell’Agenzia delle entrate riportati nell’atto notificato all’interessato
  • nel campo “codice atto” non va inserito alcun dato.