Si può fruire della detrazione per un mutuo per l’acquisto a un’asta giudiziaria di una casa, per cui si è instaurato un procedimento esecutivo?
In caso di mutuo stipulato per l’acquisto di un immobile a un’asta giudiziaria che ha comportato l’instaurarsi di un procedimento esecutivo di rilascio nei confronti dell’ex proprietario, la detrazione Irpef del 19% degli interessi passivi pagati in dipendenza del mutuo (articolo 15, comma 1, lettera b) compete a condizione che l’azione esecutiva per il rilascio sia stata attivata entro tre mesi dal decreto di trasferimento e che l’abitazione sia stata adibita ad abitazione principale entro un anno dal rilascio (risoluzione n. 385/E del 14 ottobre 2008).
In considerazione della analogia con la fattispecie disciplinata dal legislatore, si esprime l’avviso che nel caso in esame sia applicabile la previsione di cui all’art. 15, comma 1, lettera b), quarto periodo, in forza della quale la detrazione degli interessi pagati in relazione all’acquisto del mutuo contratto per l’acquisto dell’immobile compete, a condizione che l’azione esecutiva per il rilascio sia stata attivata entro tre mesi dal decreto di trasferimento e che l’abitazione sia stata adibita ad abitazione principale entro un anno dal rilascio.
Le aste giudiziarie
Un’asta giudiziaria è una particolare attività processuale che si tiene presso l’ufficio aste giudiziarie dei tribunali, e attraverso cui il giudice fallimentare responsabile dell’ufficio, a seguito di un’esecuzione immobiliare o di un fallimento, dispone la vendita forzata di uno o più beni mobili o immobili di proprietà dell’esecutato o del fallito, al fine di ottenere una liquidità con la quale soddisfare, in tutto o in parte, i creditori intervenuti nel processo.