consigliere-unione-comuni-cda-partecipataIl consigliere dell’Unione dei Comuni non può far parte del Cda della Partecipata. L’Anac, con delibera n. 578 del 13-6-2018, si esprime sulla inconferibilità dell’incarico di presidente del Cda di una Società a totale partecipazione pubblica.


La norma applicabile alla fattispecie in esame è quella dettata dall’art. 7, comma 2, lettera d) del d.lgs. n. 39/2013, secondo cui

 

“… a coloro che nell’anno precedente abbiano fatto parte della giunta o del consiglio di una provincia, di un comune con popolazione superiore ai 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione, nella stessa regione dell’amministrazione locale che conferisce l’incarico … non possono essere conferiti: (…) d) gli incarichi di amministratore di ente di diritto privato in controllo pubblico da parte di una provincia, di un comune con popolazione superiore a 15.000 abitanti o di una forma associativa tra comuni avente la medesima popolazione”.

 

Al fine di verificare l’applicabilità dell’art. 7, comma 2, lettera d) del d.lgs. n. 39/2013 al conferimento dell’incarico di Presidente del CdA di omissis, è stato necessario esaminare i seguenti profili:

 

1) se l’incarico di provenienza – consigliere dell’Unione omissis – sia sussumibile alla fattispecie di cui all’art. 7, comma 2 del d.lgs. n. 39/2013;

 

2) se l’incarico di destinazione – Presidente del CdA di omissis – rientri nella definizione di cui all’art.1, comma 2, lett. l) del suddetto decreto, secondo cui “per «incarichi di amministratore di enti pubblici e di enti privati in controllo pubblico» – devono intendersi – gli incarichi di Presidente con deleghe gestionali dirette, amministratore delegato e assimilabili, di altro organo di indirizzo delle attività dell’ente, comunque denominato, negli enti pubblici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico”.

 

L’ANAC ha uno specifico potere di controllo e di accertamento sulle ipotesi di inconferibilità ed incompatibilità (relative ad esempio anche ai Segretari Comunali) disciplinate dal d.lgs. 39/2013, e quindi ha deliberato che:

 

  • l’inconferibilità, ai sensi dell’art. 7, comma 2 lett. d) del d.lgs. n. 39/2013, dell’incarico di Presidente del CdA della società omissis a colui che, alla data di conferimento dell’incarico e fino al 14 maggio 2018, ha ricoperto l’incarico di consigliere dell’Unione omissis e la conseguente nullità dell’atto di conferimento dell’incarico e del relativo contratto, ai sensi dell’art. 17 del d.lgs. n.39/2013;

 

  • all’esito dell’accertamento compiuto dall’Autorità, il RPC della società omissis deve:

 

  1. comunicare al soggetto cui è stato conferito l’incarico la causa di inconferibilità – come accertata dall’ANAC – e la conseguente nullità dell’atto di conferimento dell’incarico e del relativo contratto ed adottare i provvedimenti conseguenti;
  2. contestare la causa di inconferibilità ai soggetti che, ai sensi dei commi 1 e 2 dell’art. 18 del d.lgs. n. 39/2013, siano astrattamente possibili destinatari della sanzione inibitoria ed avviare il relativo procedimento;

 

  • il procedimento deve essere avviato nei confronti di tutti coloro che, alla data del conferimento dell’incarico, erano componenti dell’organo conferente, ivi inclusi i componenti medio tempore cessati dalla carica, tenendo conto dell’effettivo ricorrere e del grado della responsabilità soggettiva dell’organo che ha conferito l’incarico;
  • il termine di tre mesi di cui all’art. 18, c. 2 del d.lgs. n. 39/2013 decorre dalla data di comunicazione del provvedimento conclusivo del procedimento instaurato dal RPC nei confronti dei soggetti conferenti;
  • i componenti dell’organo non possono per tre mesi conferire tutti gli incarichi di natura amministrativa di loro competenza ricadenti nell’ambito di applicazione del decreto 39/2013, così come definiti dall’art. 1, comma 2;
  • la sanzione ex art. 18 non trova applicazione nei confronti dei componenti cessati dalla carica nell’esercizio delle funzioni attinenti ad eventuali nuovi incarichi istituzionali: tuttavia, la stessa tornerà applicabile, per la durata complessiva o residua rispetto al momento della cessazione della carica, qualora i medesimi soggetti dovessero nuovamente entrare a far parte dell’organo che ha conferito l’incarico dichiarato nullo.

 

In allegato il testo del documento ANAC in formato PDF.