insulti-sindaco-cassazioneNon mantenere le promesse elettorali per il primo cittadino è sempre un rischio per la reazione del proprio elettorato. Ma adesso c’è anche di più: gli insulti al sindaco, secondo la Cassazione sono legittimi se la condotta del medesimo non si è rilevata all’altezza del suo compito.


L’insulto al sindaco è stato depenalizzato e pertanto non è penalmente perseguibile.

 

La Cassazione ha infatti riconosciuto il diritto di critica politica a un gruppo di consiglieri comunali dell’opposizione che avevano affisso lungo le vie cittadine di un centro del messinese, Furci Siculo, dei manifesti nei quali l’ex sindaco Bruno Antonio Parisi veniva definito «falso, bugiardo, ipocrita, malvagio» per aver deliberato l’erogazione dell’indennità di funzione «così tradendo le promesse elettorali».

 

La Sentenza ha respinto il ricorso del primo cittadino del comune di Furci Siculo, contro la sentenza della Corte di appello di Messina, che ribaltando la decisione di primo grado, aveva assolto sei rappresentanti dell’opposizione ritenendo la loro condotta legittimata dal diritto di critica politica.

 

La Cassazione precisa che la fattispecie di cui all’art. 594 c.p. non è più prevista dalla legge come reato, a seguito dell’entrata in vigore del d.lgs. n. 7 del 15 gennaio 2016.

 

«In questo ambito, gli epiteti `falso, bugiardo, ipocrita´ si ricollegano al mancato adempimento delle promesse elettorali nonché all’avere omesso di dichiarare pubblicamente il proprio ripensamento sul tema dell’indennità di funzione e, quanto all’aggettivo `malvagio´, ad azioni giudiziarie, asseritamente infondate, che egli aveva promosso contro gli avversari politici» prosegue la Cassazione.

 

L’attacco dunque «riguardava specificamente le scelte politiche ed amministrative» del sindaco e della sua maggioranza, per cui «del tutto correttamente, si è escluso che sia trasmodato in un attacco alla dignità morale ed intellettuale della persona offesa».