Diventato legge nelle scorse settimane, il Decreto Dignità sui contratti in essere attualmente in corso cosa prevede?
Le interazioni del decreto legge dignità 87/2018 (legge 96) con la contrattazione collettiva vanno esaminate in una duplice prospettiva, guardando sia agli spazi per futuri interventi dell’autonomia sindacale sia alla sopravvivenza dei contratti collettivi preesistenti al decreto.
Contratti a tempo determinato in essere
Stretta rinviata per i rapporti di lavoro a termine in essere e, fino al 31 ottobre, non saranno applicate in questi casi le novità in merito a durata, proroghe e rinnovi. A modificare la data di entrata in vigore delle disposizioni previste dal DL n. 87/2018 è stato un emendamento approvato dalla Commissione che salva i contratti determinati già stipulati.
I nuovi termini di durata, le nuove regole su proroghe e rinnovi si applicheranno in tal caso a partire dal 1° novembre 2018 mentre saranno immediatamente in vigore per i rapporti di lavoro a termine stipulati a seguito dell’entrata in vigore delle nuove norme (il 14 luglio 2018).
In sostanza non cambia nulla per i lavoratori con contratti già stipulati al 14 luglio 2018, almeno non fino al mese di novembre.
Proroghe e rinnovi
Salva diversa previsione dei contratti collettivi applicati dall’utilizzatore, il numero dei lavoratori assunti con contratto a tempo determinato ovvero con contratto di somministrazione a tempo determinato non potrà eccedere complessivamente il 30% del numero dei lavoratori a tempo indeterminato in forza presso l’utilizzatore al 1° gennaio dell’anno di stipulazione dei predetti contratti.
Ai contratti di lavoro subordinato potrà essere apposto un termine di durata non superiore a 12 mesi e una durata superiore, comunque non eccedente i 24 mesi, potrà essere prevista solo in presenza di particolari condizioni (c.d. causali).
Che cosa sono le causali?
L’obiettivo che il legislatore vuole realizzare è quello del drastico ridimensionamento del contratto a termine che oggi può essere utilizzato soltanto per la durata massima di 12 mesi (senza rinnovi per i quali scatterebbe subito la causale). Un contratto a tempo determinato potrà essere rinnovato liberamente per i primi dodici mesi di durata; al contrario, le proroghe di contratti dalla durata superiore sarà ammesso al verificarsi delle seguenti condizioni:
- esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività del datore di lavoro, nonché sostitutive di altri lavoratori;
- incrementi temporanei, significativi e non programmabili, dell’attività ordinaria e picchi di attività.
L’obbligo di indicazione della causale troverà applicazione per tutti i contratti che superino i dodici mesi di durata e, in ogni caso, resta fermo l’obbligo di durata massima (24 mesi) e il limite di rinnovi (4).
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