pensione-anticipata-blocco-adeguamento-speranza-di-vitaPensione Anticipata: il blocco dell’adeguamento della speranza di vita a chi tocca? Per l’esenzione occorrerà una domanda telematica all’Inps: ecco cosa bisogna fare.


Ben 15 categorie di lavoratori saranno dispensati dal prossimo adeguamento alla speranza di vita Istat. A tali categorie di lavoratori (e alle altre appartenenti ai cosiddetti «lavori gravosi»), infatti, non si applica il programmato aumento di cinque mesi del requisito d’età per la pensione (vecchiaia e/o anticipata), decorrente dal prossimo 1° gennaio 2019. Dunque chi versa in una di tali condizioni dovrà farsi bene i conti.

 

Gli esclusi dalla «speranza di vita»

 

Dal prossimo anno maestre d’asilo, conduttori di gru, ferrovieri , facchini, spazzini e operai agricoli potranno andare prima in pensione. Il prossimo adeguamento all’aspettativa di vita, il terzo, ci sarà dall’anno 2019 e sarà di ben cinque mesi; d’allora in avanti gli aumenti saranno biennali. Qui, però, è intervenuta la legge di Bilancio 2018, introducendo alcune deroghe con l’obiettivo di riconoscere alcune specificità ai mestieri più impegnativi e pesanti. Infatti il legislatore con tale intervento ha previsto l’esclusione dall’incremento della speranza di vita, come detto di 5 mesi e decorrente dal 1° gennaio 2019 in favore dei lavoratori dipendenti che svolgano da almeno 7 anni, nell’ambito dei 10 anni precedenti il pensionamento, una delle 15 professioni di cui all’allegato B alla legge Bilancio 2018 (si veda tabella sotto) e che siano in possesso di un’anzianità contributiva pari ad almeno 30 anni. Per poter accedere al beneficio occorrerà non risultare titolari dell’ape sociale al momento del pensionamento.

 

Usuranti

 

La dispensa dall’adeguamento dei requisiti per la pensione di vecchiaia e per la pensione anticipata interesserà anche le categorie dei lavori usuranti di cui al dlgs 67/2011 (es. addetti alla linea di catena, notturni con almeno 64 notti lavorate l’anno, eccetera) a condizione che gli interessati possano vantare un requisito minimo di 30 anni di contributi e che l’attività usurante sia svolta per almeno metà della vita lavorativa oppure per almeno sette anni negli ultimi dieci prima del pensionamento. Per gli usuranti a ben vedere l’esenzione si aggiunge allo stop degli adeguamenti già previsti per il pensionamento con le quote di cui al Dlgs 67/2011 dalla legge di bilancio dell’anno scorso. Pertanto con questo intervento si irrobustiscono i benefici riservati a questa categoria di lavoratori.

 

Effetti

 

La sospensione dell’adeguamento interessa sia il requisito previsto per la pensione di vecchiaia che quello per la pensione anticipata. In sostanza questi soggetti potranno sino al 31 dicembre 2020 continuare a pensionarsi: a) con 66 anni e 7 mesi di età unitamente a 30 anni di contributi (perchè con meno di 30 anni di contribuzione l’esenzione dalla speranza di vita non potrebbe scattare); b) con 42 anni e 10 mesi di contributi (41 anni e 10 mesi le donne) a prescindere dall’età anagrafica.

 

Modalità

 

Per ottenere la dispensa il recente decreto ministeriale prevede che il lavoratore debba produrre un’apposita istanza telematica all’Inps corredandola con la documentazione comprovante i periodi di attività lavorativa e la loro collocazione temporale (similmente a quanto accade per l’accesso all’ape sociale per il quale occorre produrre il modello Ap116). Se il datore di lavoro non è più reperibile sarà possibile però anche produrre una autocertificazione. Tra i chiarimenti che l’Inps dovrà emanare nei prossimi tempi c’è quello relativo alla valutazione del requisito dei 30 anni di contributi. A tal fine dovrà essere specificato se il lavoratore possa far valere anche la contribuzione presente in altre gestioni previdenziali, es. la gestione separata, al pari di quanto previsto per l’accesso all’ape sociale.