detrazione-fiscale-interessi-mutuo-pertinenzaLa detrazione Irpef per gli interessi pagati in relazione a un mutuo spetta anche se il finanziamento è finalizzato all’acquisto di una pertinenza?


In relazione agli interessi passivi e ai relativi oneri accessori (nonché alle quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione), pagati in dipendenza di un mutuo ipotecario stipulato per l’acquisto dell’unità immobiliare da adibire, entro un anno dall’acquisto stesso, ad abitazione principale, spetta una detrazione Irpef del 19%, calcolata su un importo massimo di 4mila euro (articolo 15, comma 1, lettera b, Tuir).

 

Dall’imposta lorda si detrae un importo pari al 19 per cento degli oneri sostenuti dal contribuente, se non deducibili nella determinazione dei singoli redditi che concorrono a formare il reddito complessivo:

 

a) gli interessi passivi e relativi oneri accessori, nonche’ le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione, pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro della Comunita’ europea ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti in dipendenza di prestiti o mutui agrari di ogni specie, nei limiti dei redditi dei terreni dichiarati;

 

b) gli interessi passivi, e relativi oneri accessori, nonche’ le quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione pagati a soggetti residenti nel territorio dello Stato o di uno Stato membro della Comunita’ europea ovvero a stabili organizzazioni nel territorio dello Stato di soggetti non residenti in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca su immobili contratti per l’acquisto dell’unita’ immobiliare da adibire ad abitazione principale entro un anno dall’acquisto stesso, per un importo non superiore a 4.000 euro.

 

La detrazione non compete, invece, se il mutuo è stato contratto autonomamente per acquistare una pertinenza dell’abitazione principale, come ad esempio un box o una cantina (circolare Min. Finanze n. 108 del 3 maggio 1996,  paragrafo 2.3.4).

 

Nella stessa disposizione e’ inoltre stabilito che per abitazione principale si intende quella nella quale il contribuente dimora abitualmente.

 

La disposizione, dunque, non fa alcun riferimento alle eventuali pertinenze, a differenza dell’art. 34, comma 4-quater, del Tuir che nel disporre la deduzione fino ad 1 milione di lire fa espresso richiamo al
reddito dell’unita’ immobiliare adibita ad abitazione principale delle persone fisiche e a quello delle sue pertinenze.

 

Pertanto, cosi’ come ai fini della maggiorazione di 1/3 della rendita catastale il mancato richiamo nell’art. 38 del TUIR alle pertinenze e’ stato interpretato nel senso che la maggiorazione non si applica alle pertinenze degli immobili tenuti a disposizione, analogamente, nell’ipotesi in esame si deve ritenere che la detrazione non spetti ove il mutuo sia stato stipulato per acquistare autonomamente una pertinenza della dimora abituale del contribuente.