Regole in chiaro per il calcolo dei permessi per assistere i disabili in caso di lavoro part-time. Lo precisa tra le altre cose il messaggio inps numero 3114 del 7 Agosto 2018 in cui l’Istituto detta la normativa di riferimento all’indomani del Dlgs 81/2015 che ha riaffermato il principio di non discriminazione tra prestatori a tempo pieno e a tempo parziale.
In particolare nel caso di part-time verticale e part-time misto con attività lavorativa limitata ad alcuni giorni del mese occorrerà procedere al riproporzionamento dei 3 giorni di permesso mensile per assistere disabili spettanti ai sensi dell’articolo 33, co. 3 della legge 104/1992. Per determinare i giorni di permesso mensili effettivamente disponibili occorre prendere in considerazione l’orario medio settimanale teoricamente eseguibile dal lavoratore part-time (secondo il proprio contratto di riferimento) diviso l’orario medio settimanale teoricamente eseguibile a tempo pieno. Il risultato va moltiplicato per tre. Il risultato numerico andrà quindi arrotondato all’unità inferiore o a quella superiore a seconda che la frazione sia fino allo 0,50 o superiore.
Legge 104: ecco cosa cambia per i lavoratori part-time.
Riproporzionamento permessi 104 Dipendenti Statali: le indicazioni dell’ARAN.
Ad esempio, ad un lavoratore in part-time con orario medio settimanale pari a 18 ore presso un’azienda che applica un orario di lavoro medio settimanale a tempo pieno pari a 38 ore; il calcolo sarà il seguente: (18/38) X 3= 1,42 che arrotondato all’unità inferiore, in quanto frazione inferiore allo 0,50, dà diritto a 1 giorno di permesso mensile.
Ancora si ipotizzi il caso di un lavoratore in part-time con orario medio settimanale pari a 22 ore presso un’azienda che applica un orario di lavoro medio settimanale a tempo pieno pari a 40 ore; il calcolo sarà il seguente: (22/40) X 3=1,65 che arrotondato all’unità superiore, in quanto frazione superiore allo 0,50, dà diritto a 2 giorni di permesso mensili. I tre giorni di permesso non andranno riproporzionati, invece, in caso di part-time orizzontale. Relativamente a tali fattispecie, infatti, la commisurazione dei giorni di permesso alla ridotta durata dell’attività lavorativa è insita nella dinamica del rapporto medesimo.
Frazionabilità in ore
Se il permesso va frazionato in ore occorre, invece, quantificare il massimale orario mensile dei permessi. A tal fine l’Inps informa che in caso di part-time (orizzontale, verticale o misto) bisogna dividere l’orario medio settimanale teoricamente eseguibile dal lavoratore part-time per il numero medio dei giorni (o turni) lavorativi settimanali previsti per il tempo pieno e moltiplicare il risultato per tre (i giorni di permesso teorici). Si pensi, ad esempio, ad un lavoratore con rapporto di lavoro part-time con orario di lavoro medio settimanale pari a 18 ore e una media di 3 giorni (o turni) lavorativi settimanali previsti per un lavoratore a tempo pieno dello stesso settore. Applicando la formula sopra enunciata, il calcolo sarà il seguente: (18/3) X 3=18 ore mensili. Il lavoratore avrà dunque diritto a 18 ore di permessi mensili in corrispondenza di qualsiasi tipologia di part-time (orizzontale, verticale o misto).
Se il rapporto di lavoro è a tempo pieno restano invece confermate le regole già note. E cioè occorre dividere l’orario di lavoro medio settimanale per il numero medio dei giorni (o turni) lavorativi settimanali. Il risultato viene moltiplicato per 3 determinando il numero di ore mensili fruibili in modo frazionato.
Lavoratori Su Turni
L’Inps chiarisce, poi, anche alcuni aspetti circa la computabilità dei permessi in caso di lavoratori addetti a mansioni su turni. Per “lavoro a turni” si intende ogni forma di organizzazione dell’orario di lavoro, diversa dal normale “lavoro giornaliero”, in cui l’orario operativo dell’azienda può andare a coprire l’intero arco delle 24 ore e la totalità dei giorni settimanali. Tale modalità organizzativa, pertanto, può comprendere anche il lavoro notturno e il lavoro prestato durante le giornate festive (compresa la domenica).
A questo riguardo l’articolo 33, comma 3, della legge n. 104/1992 prevede la fruizione dei permessi mensili retribuiti “a giornata”, indipendentemente, cioè, dall’articolazione della prestazione lavorativa nell’arco delle 24 ore o della settimana e dal numero di ore che il dipendente avrebbe dovuto concretamente effettuare nel giorno di interesse.
Ne deriva che i permessi possono essere fruiti anche in corrispondenza di un turno di lavoro da effettuare nella giornata di domenica. Lo stesso principio si applica anche al lavoro notturno. Sebbene il lavoro notturno si svolga a cavallo di due giorni solari, la prestazione resta riferita ad un unico turno di lavoro in cui si articola l’organizzazione. Ne consegue che il permesso fruito in corrispondenza dell’intero turno di lavoro va considerato pari ad un solo giorno di permesso anche nel caso in cui si articoli a cavallo di due giorni solari.
Cumulo tra Congedi e Permessi
L’Inps ribadisce, infine, che è possibile cumulare nello stesso mese, purché in giornate diverse, i periodi di congedo straordinario ex art. 42, comma 5, del D.lgs n. 151/2001 con i permessi ex art. 33 della legge n. 104/92 nonchè con i permessi di cui all’art. 33, comma 1, del D.lgs. n. 151/2001 (3 giorni di permesso mensili, prolungamento del congedo parentale e ore di riposo alternative al prolungamento del congedo parentale).
Al riguardo i periodi di congedo straordinario possono essere cumulati con i permessi previsti dall’articolo 33 della legge n. 104/92 senza necessità di ripresa dell’attività lavorativa tra la fruizione delle due tipologie di benefici. Quanto sopra può accadere anche a capienza di mesi interi e indipendentemente dalla durata del congedo straordinario.
La fruizione dei benefici dei tre giorni di permesso mensili, del prolungamento del congedo parentale e delle ore di riposo alternative al prolungamento del congedo parentale stesso deve, invece, intendersi alternativa e non cumulativa nell’arco del mese.