scambio-automatico-informazioni-consultazione-pubblicaScambio automatico informazioni: è attiva la consultazione pubblica. Sul sito del dipartimento delle Finanze è disponibile lo schema di Dlgs che stabilisce le norme sui meccanismi transfrontalieri soggetti all’obbligo di comunicazione all’Agenzia.


Sul sito del dipartimento delle Finanze è attiva la procedura di consultazione pubblica relativa allo schema di decreto legislativo di attuazione della nuova normativa europea in materia di scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale relativamente ai meccanismi transfrontalieri soggetti all’obbligo di comunicazione all’Agenzia delle entrate.

 

La procedura è stata avviata lo scorso 30 luglio e fino al 28 settembre operatori economici, associazioni di categoria, ordini professionali ed esperti del settore potranno inviare valutazioni, osservazioni e suggerimenti.

La disciplina europea: sintesi

 

Con la direttiva 2011/16/Ue il Consiglio dell’Unione europea ha definito le norme e le procedure in base alle quali gli Stati membri cooperano fra loro per garantire lo scambio di informazioni in ambito tributario (“cooperazione amministrativa nel settore fiscale“) allo scopo di prevenire e contrastare fenomeni di frode e di evasione fiscale transfrontaliere.

 

Con l’obiettivo di migliorare l’efficienza e l’efficacia del meccanismo dello scambio automatico di informazioni, nel corso degli anni la direttiva 2011/16/Ue ha subito i seguenti interventi di modifica:

 

  • direttiva 2014/107/Ue, che introdotto lo standard comune di comunicazione di informazioni (Common reporting standard – Crs) elaborato dall’Ocse e che prevede lo scambio automatico di informazioni sui conti finanziari di cui sono titolari persone fiscalmente non residenti
  • direttiva 2015/2376/Ue, che dispone lo scambio automatico di informazioni sui ruling preventivi transfrontalieri
  • direttiva 2016/881/Ue, che stabilisce lo scambio automatico obbligatorio di informazioni in materia di rendicontazione paese per paese delle imprese multinazionali (Country by country reporting)
  • direttiva 2016/2258/Ue, che, alla luce dell’utilità che le informazioni in materia di antiriciclaggio possono avere per le autorità fiscali, ha introdotto l’obbligo per gli Stati membri di fornire l’accesso alle procedure di adeguata verifica della clientela applicate dalle istituzioni finanziarie.

 

Nonostante i numerosi correttivi finalizzati al rafforzamento dei mezzi a disposizione delle autorità nazionali per contrastare la pianificazione fiscale aggressiva, le istituzioni europee hanno ritenuto necessario consolidare ulteriormente alcuni aspetti specifici della disciplina.

 

In particolare, il Parlamento europeo ha sollecitato misure più rigide contro gli intermediari che offrono assistenza per la predisposizione e l’attuazione di meccanismi transfrontalieri che possono realizzare ipotesi di elusione ed evasione fiscale.

 

La comunicazione di informazioni sui meccanismi transfrontalieri di pianificazione fiscale potenzialmente aggressiva, infatti, può contribuire in modo efficace agli sforzi per garantire una tassazione equa nel mercato interno.

 

In tale contesto si è inserita la recente direttiva 2018/822/Ue che, nel modificare a sua volta la direttiva 2011/16/Ue, prevede l’introduzione dell’obbligo per gli intermediari di informare le autorità fiscali sui meccanismi transfrontalieri potenzialmente utilizzabili per attuare ipotesi di pianificazione fiscale aggressiva.

 

Di conseguenza, la direttiva stabilisce che ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie per imporre agli intermediari la comunicazione alle autorità competenti di informazioni sui meccanismi transfrontalieri di cui sono a conoscenza, che sono in loro possesso o di cui hanno il controllo.

 

Lo schema di decreto legislativo in consultazione

 

Il legislatore italiano, in sede di recepimento della direttiva 2018/822/Ue, ha predisposto lo schema di decreto legislativo oggetto di consultazione, con il quale vengono dettate le norme interne relative alla raccolta di informazioni da parte dei soggetti interessati e alla successiva trasmissione delle stesse all’Agenzia delle entrate.

 

A seguire, segnaliamo i principali contenuti della bozza di Dlgs.

 

Ambito di applicazione

 

Il decreto stabilisce le norme e le procedure relative allo scambio automatico obbligatorio di informazioni sui meccanismi transfrontalieri assoggettati all’obbligo di comunicazione all’Agenzia delle entrate.

 

Definizione di meccanismo transfrontaliero

 

Per meccanismo transfrontaliero si intende, in sintesi, uno schema, un accordo o un progetto stipulato tra soggetti non tutti fiscalmente residenti in Italia in grado di alterare la corretta applicazione delle procedure sullo scambio automatico di informazioni o sull’identificazione del titolare effettivo e di determinare un indebito vantaggio fiscale.

 

Destinatari dell’obbligo di comunicazione

 

Sono tenuti all’obbligo di comunicazione del meccanismo transfrontaliero all’Agenzia delle entrate gli intermediari e il contribuente coinvolti nell’operazione.

 

Oggetto della comunicazione

 

Le informazioni da comunicare all’Agenzia delle entrate sono le seguenti:

 

  • nome, data e luogo di nascita ovvero denominazione sociale o ragione sociale, indirizzo, residenza ai fini fiscali, degli intermediari e dei contribuenti interessati
  • elementi distintivi presenti nel meccanismo transfrontaliero che lo rendono oggetto di comunicazione
  • descrizione dettagliata del meccanismo transfrontaliero, nei limiti in cui non comporti la divulgazione di segreti commerciali, industriali o professionali, dei processi commerciali o delle informazioni giuridicamente tutelabili
  • data di avvio dell’attuazione del meccanismo transfrontaliero
  • disposizioni nazionali che stabiliscono l’obbligo di comunicazione del meccanismo transfrontaliero
  • valore del meccanismo transfrontaliero
  • identificazione delle giurisdizioni di residenza fiscale dei contribuenti interessati nonché delle eventuali altre giurisdizioni potenzialmente interessate dal meccanismo transfrontaliero
  • identificazione di qualunque altro soggetto potenzialmente interessato dal meccanismo transfrontaliero nonché delle giurisdizioni a cui tale soggetto è riconducibile.

 

Gli intermediari sono tenuti a comunicare le informazioni solo nella misura in cui ne sono a conoscenza, ne sono in possesso o ne hanno il controllo.

 

Termine di presentazione

 

Gli intermediari devono comunicare le informazioni all’Agenzia delle entrate entro 30 giorni a decorrere:

 

  • dal giorno seguente a quello in cui il meccanismo transfrontaliero è reso disponibile per la sua attuazione
  • dal giorno seguente a quello in cui hanno fornito, direttamente o attraverso altre persone, assistenza o consulenza per l’attuazione del meccanismo transfrontaliero.

 

Il contribuente destinatario dell’obbligo di comunicazione deve trasmettere le informazioni entro 30 giorni a decorrere dal giorno successivo a quello in cui il meccanismo transfrontaliero è stato messo a sua disposizione per l’attuazione (o ne è stata avviata l’attuazione).

 

Le modalità per la comunicazione delle informazioni saranno definite con provvedimento del direttore dell’Agenzia.

 

Obbligo di comunicazione una tantum

 

Gli intermediari e i contribuenti devono trasmettere all’Agenzia delle entrate entro il 31 agosto 2020 le informazioni relative ai meccanismi transfrontalieri di cui è stata avviata l’attuazione tra il 25 giugno 2018 e il 1° luglio 2020.

 

Scambio di informazioni

 

Per garantire lo scambio di informazioni tra autorità fiscali, il decreto prevede obblighi comunicativi anche a carico dell’Agenzia. Quest’ultima, infatti, deve trasmettere:

 

  • alle autorità competenti degli Stati membri dell’Unione europea le informazioni entro un mese a partire dalla fine del trimestre nel quale le ha ricevute da parte degli intermediari e dei contribuenti (le prime informazioni devono essere inviate entro il 31 ottobre 2020)
  • le informazioni alle autorità competenti delle giurisdizioni estere diverse da quelle dell’Ue entro tre mesi a partire dalla fine del trimestre nel quale le ha ricevute da parte degli intermediari e dei contribuenti.

 

Obblighi di conservazione della documentazione

 

Gli intermediari e i contribuenti devono conservare i documenti e i dati utilizzati per l’attuazione del meccanismo transfrontaliero:

 

  • fino al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui le informazioni sono comunicate
  • fino al 31 dicembre del settimo anno successivo a quello in cui le informazioni avrebbero dovuto essere presentate, nel caso di omessa comunicazione.

 

Decorrenza

 

Si prevede che le disposizioni del decreto hanno effetto a decorrere dal 1° luglio 2020.