canone-tv-imprese-elettriche-tempistiche-contributoCanone tv e imprese elettriche: le tempistiche per il contributo. L’Agenzia delle entrate, con il provvedimento 25 luglio 2018, ha individuato le modalità attraverso cui Acquirente unico spa deve trasmettere i dati necessari per il calcolo del contributo forfettario spettante a ciascuna impresa elettrica nell’ambito della nuova disciplina del pagamento del canone tv.


Si tratta della quota forfettaria riconosciuta a copertura degli investimenti effettuati per l’attuazione della riforma introdotta dalla legge di stabilità 2016 (addebito in bolletta).

 

Il contributo forfettario

 

A copertura degli oneri sostenuti per l’attuazione della riforma introdotta dalla legge di stabilità 2016 (che ha previsto la riscossione del canone mediante addebito in bolletta) alle imprese elettriche è riconosciuto un contributo forfettariamente determinato in complessivi 14 milioni di euro per il 2016 e altrettanti per il 2017 (articolo 7, comma 1, Dm 13 maggio 2016, n. 94).

 

L’importo del contributo è attribuito alle imprese elettriche dall’Agenzia delle entrate sulla base dei criteri di ripartizione stabiliti dall’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente (ex Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico). A tal fine, le imprese devono mettere a disposizione dell’Autorità le informazioni analitiche relative agli investimenti affrontati per l’implementazione della nuova modalità di pagamento del canone tv.

 

Il 28 aprile 2017 è stata pubblicata la delibera dell’Autorità contenente i criteri di ripartizione del contributo per il 2016 e il 2017. La delibera, inoltre, prevede che Acquirente unico spa (società pubblica interamente partecipata dal Gestore dei servizi energetici Spa) deve comunicare all’Agenzia delle entrate i dati necessari per il calcolo del contributo forfettario. Peraltro, si prevede che una quota del contributo è destinata ad Acquirente unico spa.

 

Il provvedimento 25 luglio 2018

 

Con il provvedimento direttoriale pubblicato ieri, l’Agenzia, quindi, ha definito:

 

  • le modalità e i termini di trasmissione dei dati da parte di Acquirente unico spa
  • le modalità attraverso le quali l’Agenzia comunica a ciascuna impresa l’importo del contributo
  • le modalità e termini di pagamento del contributo

 

 

Modalità e i termini di trasmissione dei dati da parte di Acquirente unico spa

 

Acquirente unico spa deve comunicare i dati necessari per il calcolo del contributo forfettario per il 2017 spettante alle imprese elettriche entro il 31 luglio 2018.

 

La comunicazione, firmata digitalmente, deve essere trasmessa all’Agenzia delle entrate a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo agenziaentratepec@pce.agenziaentrate.it.

 

Modalità attraverso le quali l’Agenzia comunica a ciascuna impresa l’importo del contributo

 

L’Agenzia delle entrate comunica a ciascuna impresa elettrica il contributo forfettario spettante (indicando separatamente la quota da versare ad Acquirente unico spa) con le seguenti modalità:

 

  • per le imprese elettriche che al 25 luglio 2018 risultano abilitate ai servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, i dati sono resi disponibili nell’area autenticata del sito dei servizi telematici a partire dal 14 settembre 2018
  • per le imprese che al 25 luglio 2018 non risultano abilitate ai servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, i dati sono comunicati mediante messaggio di posta elettronica certificata.

 

Acquirente unico spa visualizza l’importo del contributo ad esso spettante nella propria area autenticata del sito dei servizi telematici dell’Agenzia delle entrate a partire dal 14 settembre 2018.

 

Modalità e termini di pagamento del contributo

 

Il pagamento del contributo è disposto a partire dal 31 ottobre 2018.

 

Il provvedimento stabilisce che per consentire all’Agenzia delle entrate l’erogazione del contributo, le imprese elettriche e Acquirente unico spa devono indicare le proprie coordinate bancarie attraverso una comunicazione (firmata digitalmente) da trasmettere via pec all’indirizzo agenziaentratepec@pce.agenziaentrate.it.

 

Se le imprese elettriche rilevano errori nei dati utilizzati per la determinazione del contributo, possono formulare osservazioni ad Acquirente unico spa entro il 15 ottobre 2018, a mezzo pec all’indirizzo processi@siipec.acquirenteunico.it.

 

In tale ipotesi, il pagamento del contributo è disposto, a partire dal 31 ottobre 2018, nella misura del 90% della somma complessivamente spettante a ciascuna impresa elettrica. In caso di accoglimento delle osservazioni formulate dalle imprese elettriche, Acquirente unico spa comunica i dati rettificati all’Agenzia delle entrate, che ridetermina il contributo, comunica il nuovo importo a ciascuna impresa ed effettua il pagamento del saldo spettante.

 

A questo link invece potete consultare i requisiti per ottenere l’esenzione del Canone RAI 2021.