rca-sinistro-strada-lavoriRCA e sinistro su strada con lavori: una volta chiuso il cantiere chi è responsabile? La Cassazione fornisce alcuni chiarimenti.


Il caso

 

A seguito del danneggiamento di un’autovettura parcheggiata su un tratto di strada interessata dagli scavi eseguiti dalla società ricorrente, la polizia municipale  aveva redatto il verbale oggetto di impugnazione, con il quale aveva contestato al legale rappresentante della società medesima la violazione dell’art. 21, commi 2 e 4, del Codice della strada, in quanto «si accertava che i lavori di scavo, regolarmente autorizzati, effettuati su aree destinate alla circolazione dei veicoli, venivano eseguiti senza dare i dovuti accorgimenti di sicurezza della circolazione».

 

Lo svolgimento

 

La condotta sanzionata dall’art. 21, primo comma, c.d.s., che vieta di eseguire, senza autorizzazione, opere o depositi sulle strade e sulle loro pertinenze, consistendo nel fatto stesso della esecuzione dell’opera, con consequente mantenimento sulla strada e sulle sue pertinenze di un cantiere con impiego di operai e mezzi, non integra un illecito di carattere permanente, sicché la sussistenza dì esso viene a cessare con la conclusione dell’opera.

 

Orbene, se è vero che tale principio è dalla Corte riferito alla condotta di cui al comma 1 del citato art. 21 C.d.S., è del pari fuori dubbio che esso valga indiscutibilmente anche rispetto agli obblighi previsti dal successivo comma 2, giacché entrambe le norme sono legate dalla medesima ratio, diretta a salvaguardare la sicurezza e la fluidità della circolazione stradale durante l’esecuzione di lavori ovvero il deposito materiali sulle aree destinate al transito o alla sosta di veicoli e di pedoni.

 

Conclusione

 

La condotta sanzionata dal C.d.S. ai sensi dei commi 2 e 4 dell’art. 21 prescinde, dunque, da eventuali obblighi di carattere privatistico che dovessero intercorrere tra esecutore dei lavori e pubblica amministrazione.

 

In allegato il testo completo della Sentenza.