registrazione-atti-giudiziari-modello-f24Registrazione degli atti giudiziari: arriva il via libera al modello F24. Deve essere utilizzato per il versamento delle imposte liquidate relative ai provvedimenti emessi dal 23 luglio 2018. Per quelli adottati prima, il pagamento va fatto con modello F23.


Per il pagamento delle somme dovute in relazione alla registrazione degli atti dell’autorità giudiziaria richieste dall’Agenzia delle entrate il modello F24 prende il posto dell’F23: lo ha stabilito il provvedimento 9 luglio 2018.

Normativa di riferimento

 

È il Dpr 131/1986 a prevedere espressamente che gli atti dell’autorità giudiziaria (nonché gli atti in essi enunciati e non registrati) sono soggetti all’imposta di registro (articolo 37).

Modalità di versamento: dall’F23 all’F24

 

Finora per versare le somme dovute in relazione alla registrazione di questi atti si è utilizzato il modello F23. Per rendere più efficiente la gestione del sistema di riscossione e per semplificare gli adempimenti dei contribuenti, il provvedimento pubblicato oggi stabilisce, invece, che imposte, interessi, sanzioni e accessori, richiesti dagli uffici dell’Agenzia delle entrate in relazione alla registrazione degli atti dell’autorità giudiziaria, devono essere versati con F24.

Decorrenza delle nuove regole

 

Il provvedimento prevede che il passaggio dall’F23 all’F24 decorre per il versamento delle imposte liquidate relative agli atti dell’autorità giudiziaria emessi dal 23 luglio 2018; quindi, per gli atti emessi fino al 22 luglio, il modello da utilizzare resta l’F23.

 

Doppio binario per tutto il 2018

 

Tuttavia, per consentire ai contribuenti e agli operatori di adeguarsi alle nuove regole, si prevede che fino al 31 dicembre 2018 sono comunque considerati validi i versamenti effettuati sia con F23 sia con F24.
Mentre, i versamenti richiesti a seguito di atti emessi dagli uffici dell’Agenzia devono essere effettuati esclusivamente con il tipo di modello di pagamento indicato nell’atto stesso.