contributo-volontario-scuolaIl contributo volontario Scuola è una misura prevista per le scuole superiori: ecco alcune indicazioni utili per disambiguare alcune questioni.


Una richiesta lecita nell’ambito dell’autonomia scolastica, ma, alle volte, inoltrata con modalità non corrette adducendo: informazioni ingannevoli sull’obbligatorietà dei contributi e il  diniego di iscrizione degli alunni le cui famiglie si rifiutano di pagare il contributo scolastico volontario.

 

Il contributo scolastico volontario da parte delle famiglie non può e non deve essere inteso come una “tassa per l’iscrizione e la frequenza della scuola”, abrogata ormai da anni dalla normativa e, comunque, in contrasto rispetto al principio di obbligatorietà e gratuità dell’ istruzione che caratterizza, in modo specifico, la scuola del primo ciclo e quella dell’infanzia.

 

La richiesta del versamento del contributo scolastico volontario, da parte delle Istituzioni scolastiche, è pienamente legittima, così come stabilito dal Regolamento dell’Autonomia, il DPR 8 marzo 1999, n. 275, che all’art. 17 ha abrogato le due disposizioni del D. Lgs 16 aprile 1994, n. 297, l’art. 143, secondo comma, e l’art. 176, terzo comma, i quali vietavano alle scuole di chiedere contributi.

 

Il contributo, ovviamente non è obbligatorio

 

I contributi scolastici sono volontari. Se ci sono scuole che lo richiedono in forma obbligatoria, basta segnalarle all’Ufficio Scolastico Regionale della vostra regione. Si distingue dalle tasse erariali perchè viene pagato direttamente all’Istituto dove siete iscritti. Pertanto il bollettino postale è intestato all’Istituto stesso e non all’Agenzia delle Entrate, come avviene per le tasse erariali. Vengono presentati con diversi nomi: contributo scolastico, contributo interno, contributo e via dicendo.

 

In ragione dei principi di obbligatorietà e di gratuità, non è consentito imporre tasse o richiedere contributi obbligatori alle famiglie di qualsiasi genere o natura per l’espletamento delle attività curriculari e di quelle connesse all’assolvimento dell’obbligo scolastico (16 anni, corrispondente ai primi 3 anni di scuola secondaria superiore, ndr) (fotocopie, materiale didattico o altro) fatti salvi i rimborsi delle spese sostenute per conto delle famiglie medesime (quali ad es.: assicurazione individuale degli studenti per RC e infortuni, libretto delle assenze, gite scolastiche, ecc.). Eventuali contributi per l’arricchimento dell’offerta culturale e formativa degli alunni possono dunque essere versati dalle famiglie solo ed esclusivamente su base volontaria.