L’Ufficiale Elettorale provvede:

 

  • alle cancellazioni per morte, perdita della cittadinanza, perdita del diritto elettorale, trasferimento della residenza in altro Comune, decisioni della Commissione Elettorale Circondariale;
  • alle iscrizioni per motivi diversi dal compimento del 18° anno d´età ovvero in conseguenza del riacquisto del diritto elettorale per cessazione delle cause ostative ovvero per decisioni della Commissione Elettorale Circondariale;

 

il sindaco trasmette copia del verbale delle suddette operazioni a:

 

  • Commissione Elettorale Circondariale
  • Prefetto
  • Procuratore della Repubblica competenti per territorio.

 

Sempre a cura del Sindaco, entro dieci giorni dall´adozione del verbale dell´Ufficiale Elettorale, si deve procedere alla notifica delle cancellazioni agli interessati, con l´ovvia esclusione di quelle per morte.
Artt. 29 e 32, D.P.R. n. 223/1967