piano-prevenzione-corruzione-affidamento-esterno-danno-erarialeAffidare all’esterno l’elaborazione del piano della prevenzione della corruzione è fonte di danno erariale. Lo afferma la Corte dei conti, sezione giurisdizionale per il Lazio, con la sentenza 269/2018.


Nella pronuncia in questione, l’incarico risulterebbe statuito in violazione delle previsioni statutarie dell’ente che all’art. 12 dello statuto prevede la competenza del C. di A. per il conferimento di incarichi. Inoltre, l’art. 1, comma 8 della legge 190/2012 espressamente esclude che tali attività possano essere svolte da soggetti terzi rispetto all’amministrazione.

 

Infatti, l’assegnatario dell’incarico ha una sua organizzazione economica di impresa e il relativo contratto non può qualificarsi come contratto di consulenza ma appalto di servizi.

 

Nel caso in esame appare certamente determinante l’aspetto di consulenza, rispetto a quello dell’organizzazione imprenditoriale dei mezzi. In ultima analisi l’incarico consiste nella redazione di una perizia di valutazione dei rischi, prestazione assimilabile ad una consulenza o contratto d’opera piuttosto che ad un appalto.

 

Invece, appare impossibile individuare, nel rapporto contrattuale con la società esterna gli elementi della fornitura di servizio. In ogni caso, sulla base dello statuto dell’ente, l’appalto avrebbe dovuto essere riversato in un contratto.

 

Per quanto poi attiene alla scelta di far effettuare l’analisi del rischio all’esterno da soggetto terzo, essa appare in contraddizione con la norma dell’art.1, comma 8 della legge 190/2012 che prevede il divieto di redigere il piano anticorruzione da parte di soggetti esterni.

 

Danno Erariale

 

Quanto alla quantificazione del danno la difesa afferma che l’incarico ha avuto un’utilità per l’ente in funzione della redazione del piano anticorruzione da parte della dirigente. In realtà, si può ritenere che l’unica ad aver beneficiato dei risultati dell’analisi del rischio sia stata proprio la dirigente che se ne è avvalsa per la redazione del piano anticorruzione e che, altrimenti, avrebbe dovuto organizzare diversamente l’analisi del rischio.

 

Non è possibile, perciò, considerare questo un vantaggio dell’ente che non ha avuto alcun beneficio diretto, ma, anzi, ha subito una spesa non dovuta, né, d’altra parte, la difesa è in grado di quantificare l’eventuale risparmio o vantaggio.

 

Per contro, si potrebbe persino ritenere che l’ente abbia subito un ulteriore danno che riguarda la citata mancata formazione del personale interno per la redazione delle future analisi dei rischi. In ogni caso, non si può ravvisare in una spesa inutile e priva di basi giuridiche alcuna utilità per l’ente che la subisce.

 

In allegato il testo completo della Sentenza.