dipendenti-pubblici-licenziamento-nulloDipendenti Pubblici: il licenziamento è nullo in quali casi? Le indicazioni arrivano dalla sentenza n. 13667/2018 della Cassazione.


Il caso riguarda un incarico dirigenziale a tempo determinato (articolo 19, comma 6 del Dlgs 165/2001) come responsabile degli affari legali.

 

A causa di un esposto anonimo su presunte incompatibilità, l’ente ha invitato il dipendente, entro un termine perentorio, a fornire chiarimenti precisando che si era in presenza di un rapporto fiduciario ed eventuali incompatibilità con altri lavori pubblici o professionali avrebbero comportato una violazione.

 

Il fatto  contestato  può essere  ricondotto ad una diversa ipotesi disciplinare (dato che, in tal caso, non si verifica una modifica della contestazione, ma solo un diverso apprezzamento dello stesso fatto), ma l’immutabilità della contestazione preclude al datore di lavoro di far poi valere, a sostegno della legittimità del licenziamento stesso, circostanze nuove rispetto  a quelle contestate, tali da implicare una diversa valutazione dell’infrazione anche diversamente tipizzata dal codice disciplinare apprestato dalla  contrattazione collettiva, dovendosi garantire  l’effettivo diritto di difesa che la normativa sul procedimento disciplinare, di cui all’art. 7 della legge 300 del 1970, assicura al lavoratore incolpato (Cass., n. 26678 del 2017).

 

Il ricorrente senza prospettare la violazione dei canoni dell’ermenuetica negoziale, si limita ad offrire una lettura alternativa della lettera rispetto a quella  argomentatamente svolta dalla Corte d’Appello, senza censurare in modo adeguato, in particolare, l’affermazione contenuta nella sentenza di secondo grado, oggetto del presente ricorso, che il riferimento ai diversi atti negoziali  e  contrattuali  contenuti  nella lettera  non  potevano  integrare    nel complessivo  contesto  della  medesima,  una formulazione  di addebiti, posto che tale riferimento è espressamente finalizzato e limitato, ad ottenere una dichiarazione scritta pro  veritate attestante  l’inesistenza delle   incompatibilità  segnalate nell’esposto anonimo.

 

È nullo, in questo caso, il licenziamento di un dipendente pubblico che, nel procedimento disciplinare, non abbia avuto le garanzie previste dallo Statuto dei lavoratori del diritto alla difesa; la nullità si verifica nonostante l’interessato abbia fornito un’autocertificazione non veritiera al momento dell’assunzione, sostenendo di non svolgere altro lavoro o professione, mentre era dipendente a tempo indeterminato presso altro ente pubblico.

 

In allegato il testo completo della Sentenza.