Base imponibile accertamenti tributari: serve adeguata motivazione? Nel caso di base imponibile ICI, determinata sui valori dell’Osservatorio del MEF cosa si deve fare?
La Corte di Cassazione, con la sentenza n.11445/2018 dell’undici maggio 2018, ha ritenuto che il giudice di merito possa utilizzare per la determinazione della base imponibile ICI di un’area fabbricabile secondo la stima dell’Osservatorio del Mercato Immobiliare del MEF, purchè venga fornita una adeguata motivazione del percorso logico seguito per tale valutazione.
La controversia è scaturita dalla notifica da parte del Comune di Castelnuovo Rangone di alcuni AVVISI IN RETTIFICA ICI 2001-2004 riguardanti un’area fabbricabile, impugnati con esito favorevole dinanzi alla CTP di Modena e parzialmente confermati dalla CTR Emilia Romagna, con successivo ricorso per Cassazione da parte del Comune.
Base imponibile accertamenti tributari: serve adeguata motivazione?
La censura della sentenza CTR è basata essenzialmente sulla pretesa violazione dell’art. 5, comma 5, del D.lgs. n. 504/1992, per non avere il giudice di merito precisato quale tra i valori massimi indicati nell’Osservatorio dovrebbe essere preso in considerazione, atteso che il documento del MEF prevede diverse fasce, suddivise in zone, ognuna delle quali esprime un valore minimo ed un valore massimo.
La Suprema Corte ha osservato che l’art. 5, c.5 in questione detta criteri per la determinazione della base imponibile ici con riferimento alle aree fabbricabili ed attribuisce la facoltà ai Comuni, ex art- 59 del D.lgs. n.446/1997