ecobonus-cessione-del-creditoEcobonus: cessione del credito corrispondente alla detrazione per riqualificazione energetica è ammessa anche in caso di interventi su una singola abitazione?


La legge di bilancio 2018 ha previsto la possibilità di cedere il credito corrispondente alla detrazione per gli interventi di riqualificazione energetica anche nel caso di lavori effettuati sulle singole unità immobiliari (in precedenza, questa possibilità era limitata solo agli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici condominiali). Quindi, con riferimento alle spese sostenute per gli interventi finalizzati al risparmio energetico, i soggetti beneficiari, anziché fruire della detrazione, possono optare per la cessione del corrispondente credito ai fornitori che hanno effettuato gli interventi o ad altri soggetti privati, con la facoltà di successiva cessione.

 

Per i contribuenti diversi dai soggetti “incapienti”, è esclusa la possibilità di cedere il credito a istituti di credito e a intermediari finanziari (articolo 14, comma 2-sexies, Dl 63/2013). Invece, coloro, che nell’anno precedente a quello di sostenimento delle spese, si trovavano nelle condizioni di cui all’articolo 11, comma 2, e all’articolo 13, comma 1, lettera a), e comma 5, lettera a), Tuir (“incapienti”), possono cedere il credito anche a banche e a intermediari finanziari (articolo 14, comma 2-ter, Dl 63/2013).

 

La detrazione di cui al presente comma e’ ridotta al 50 per cento per le spese, sostenute dal 1º gennaio 2018, relative agli interventi di acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi, di schermature solari e di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal regolamento delegato (UE) n. 811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013. Sono esclusi dalla detrazione di cui al presente comma gli interventi di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione con efficienza inferiore alla classe di cui al periodo precedente.