imu-tasi-2018-scadenze-pagamentoIMU-TASI 2018: su scadenze e pagamento quali sono le regole da rispettare? Ecco un sintetico riepilogo.


L’IMU 2018 è l’imposta municipale unica il cui presupposto di applicazione ricordiamo rimane il possesso dell’immobile. Per la seconda casa e immobili commerciali, terreni, negozi ecc mentre non si applica sulle abitazioni principali e relative pertinenze, ad eccezione delle prime case se accatastate come A/1, A/8 e A/9, che fruiscono dell’aliquota ridotta e della detrazione di 200 euro.

 

La TASI 2018, è l’imposta che copre i costi per i servizi comunali rivolti alla collettività, come per esempio la manutenzione delle strade, giardini e illuminazione. Per gli immobili affittati con specifico contratto di locazione registrato a norma di legge, la Tasi non è più dovuta dal locatario, ossia, dall’affittuario del locale o casa per tutta la durata del contratto, dalla stipula alla riconsegna del fabbricato e la sua quota, diventa a carico del proprietario.

 

Il prospetto delle scadenze è il seguente:

 

  • Primo acconto o rata unica TASI e IMU: al 18 giugno 2018
  • Secondo acconto e conguaglio TASI e IMU al 17 dicembre 2018.

 

Il contribuente che decide di pagare la tassa in due rate, dovrà versare con l’acconto di giugno, il 50% del tributo dovuto, con il saldo di dicembre, invece, il restante 50% con l’eventuale conguaglio sulle aliquote 2017 fissate dal comune.

 

Perché vanno pagate?

 

L’IMU si deve versare per il possesso di qualunque immobile, terreno o area edificabile. Sono esclusi dall’IMU le abitazioni principali di categoria catastale A2, A3, A4, A5, A6 e A7; i fabbricati rurali strumentali e i terreni nei comuni montani (per i parzialmente delimitati dovete verificare se il terreno è in zona esente).

 

La TASI si deve versare per qualunque immobile utilizzato, esclusi i terreni. La TASI la deve versare anche l’utilizzatore quando l’immobile non è utilizzato dal proprietario (inquilino, comodatario). La TASI non si versa solo per gli immobili per i quali il Comune ha deliberato aliquota zero.

 

Si ricorda, infine, che per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati è prevista una riduzione IMU e TASI del 50% applicabile limitatamente al periodo dell’anno durante il quale sussistono tali condizioni, sulla base di quanto disposto dalla delibera ID n. 45/2017 del 27/03/2017, vigente a fini regolamentari che ha approvato le aliquote IMU per l’anno 2017.