In una sentenza della Corte di cassazione civile, n. 10525/2018, si è discusso sulle Società in House e sul divieto di assunzioni: è retroattiva?
Oramai acquisito alla giurisprudenza il principio secondo il quale in tema di somministrazione di lavoro, la decadenza di cui alla L. n. 183 del 2010, articolo 32, comma 4 e la conseguente proroga, di cui al comma 1-bis del medesimo articolo, si applicano anche ai contratti a termine in somministrazione cessati o stipulati prima della data di entrata in vigore della legge stessa (24 novembre 2010), senza la necessita’ di una specifica previsione di deroga all’articolo 11 preleggi, atteso che la nuova norma non ha modificato la disciplina del fatto generatore del diritto ma solo il suo contenuto di poteri e facolta’, suscettibili di nuova regolamentazione perche’ ontologicamente e funzionalmente distinti da esso e non ancora consumati, dovendosi pertanto escludere ogni profilo di retroattivita’.
Nè l’introduzione del nuovo termine di decadenza con efficacia “ex nunc” determina una violazione dell’articolo 24 Cost., articolo 47 della Carta dei diritti fondamentali della UE o articoli 6 e 13 della CEDU, essendo stato assicurato un ambito temporale quantitativamente congruo per la conoscibilita’ della nuova disciplina, attesa la proroga disposta “in sede di prima applicazione” dal citato comma 1-bis (per tutte Cass. n. 7788/2017).
La normativa ha esteso alle società in house i criteri stabiliti in tema di reclutamento del personale dall’articolo 35 del Dlgs 165/2001 (testo unico sul pubblico impiego), con l’effetto di assoggettare le società pubbliche al medesimo regime di divieti o limitazioni alle assunzioni del personale in vigore per l’ente locale.
La società in house non ha esita a ricorrere in Cassazione, dove i giudici confermano ancora una volta il verdetto di primo grado in quanto, come si legge nella sentenza, il suddetto articolo 18 «non è applicabile ratione temporis al contratto dedotto in giudizio, sicché correttamente la Corte d’Appello ha ritenuto operante il regime giuridico proprio dello strumento privatistico adoperato, con conseguente conversione del rapporto di lavoro a tempo indeteterminato».
In allegato il testo completo della Sentenza.