infortunio-studente-stage-aziendaInfortunio studente durante stage in Azienda: di chi è la responsabilità di una adeguata formazione per la sicurezza?


L’alternanza scuola-lavoro ed ancor prima la formazione in campo di alcuni istituti professionali obbliga gli studenti a misurarsi con dei percorsi di stage in azienda. Ma chi si occupa della loro sicurezza e di chi è la responsabilità in caso di infortunio?

 

E’ notizia delle ultime ore l’ennesimo incidente occorso ad uno studente di 16 anni, impegnato in uno stage in un’azienda in provincia di Udine. Il ragazzo, al penultimo giorno di lavoro, è rimasto gravemente ferito in un incidente occorso mentre stava utilizzando una fresa, tanto da causare la semiamputazione di una mano.

 

Lo studente è allievo di un istituto della zona ed era impegnato in uno stage facente parte delle periodiche attività di formazione che vengono eseguite dagli studenti delle scuole professionali

 

L’incidente sarebbe avvenuto in un’ azienda specializzata nella finitura, imballo e movimentazione dei profili in alluminio.

Ma lo studente era considerate o no un lavoratore a tutti gli effetti?

 

Ai sensi del comma 1 lettera a) dell’art. 2 del D.Lgs 81/08 senza dubbio si, in quanto il lavoratore è la: “persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari”.

Lo stesso articolo, così come modificato dal D. Lgs. 3/8/2009 n. 106, indica più specificatamente che coloro che : “Al lavoratore così definito è equiparato (…) il soggetto beneficiario delle iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all’articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche disposizioni delle leggi regionali promosse al fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro; l’allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici e biologici(…)”,

Ma chi deve svolgere la formazione obbligatoria per la sicurezza? La scuola o l’azienda?

 

E’ ormai acclarato che la formazione generale (4 ore) e quella specifica (minimo 8 ore) degli studenti può essere svolta sia dalle scuole sia dalle strutture ospitanti, secondo quanto indicato nell’accordo di convenzione sottoscritto. In ogni caso la guida operativa del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR), datata Ottobre 2015, esplicita chiaramente all’art.7 comma f, che la formazione specifica deve essere integrata da parte della struttura ospitante, secondo il relativo specifico profilo di rischio.

 

Per definire dunque le responsabilità di questo tragico incidente occorrerà verificare anche chi ha svolto suddetta formazione e se la stessa era adeguata ai rischi presenti in azienda.