razionalizzazione-partecipate-liquidazioni-coatteAnche quest’anno, secondo la disciplina transitoria del Testo unico, si dovrà precedere alla razionalizzazione delle società partecipate. Le liquidazioni coatte, però sono escluse dalla revisione periodica?


La normativa sulla razionalizzazione delle partecipazioni enuncia il primo criterio cui deve ancorare l’azione l’ente: in particolare la norma prevede che la razionalizzazione delle partecipazioni avvenga innanzitutto mediante l’ eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione con un ampliamento dello spettro della partecipazioni considerate (sia dirette che indirette) a fronte di quanto previsto dalla più risalente disciplina – articolo 3, commi 27 e 28 della legge n. 244/2007 – che considerava solo le partecipazioni dirette.

 

L’apertura del procedimento di liquidazione coatta preclude al creditore le azioni individuali in sede di giurisdizione ordinaria, poiché i creditori devono far valere le proprie istanze nella procedura amministrativa di accertamento dei crediti attuata dal commissario giudiziale.

 

La liquidazione coatta amministrativa è la procedura di gestione delle imprese assoggettate a controllo pubblico. I presupposti per l’apertura della procedura sono:

 

  • lo stato d’insolvenza: che è il presupposto oggettivo, valido per tutte le imprese che possono essere sottoposte alla procedura;
  • fatti che possono porre in serio pericolo la continuità dell’attività dell’impresa sottoposta al pubblico controllo;
  • revoca dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività sottoposta a controllo pubblico. Presupposto valido solo per le imprese operanti in regime autorizzatorio;
  • motivi d’interesse pubblico o ragioni di tutela di interessi dello Stato. Presupposto valido in alcune legislazioni di settore (società controllate dall’I.R.I. e per le società finanziarie o garantite dallo Stato per oltre il quadruplo del capitale sociale)

 

Perché non si applica nella revisione periodica?

 

La razionalizzazione periodica comprende due atti distinti. Il primo, necessario, consiste in una delibera ricognitiva, ovvero «un’analisi dell’assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette». Da ciò può scaturire la necessità di un ulteriore atto, ovvero in un nuovo piano di razionalizzazione che dovrà programmare e formalizzare le azioni che si renderanno eventualmente necessarie.

 

L’ente che vorrà dismettere una partecipazione lo dichiarerà nel suo piano e potrà, e anzi dovrà, cedere la sua quota societaria; ma non si può pretenderne la liquidazione della quota in base all’articolo 24, comma 4.