congedo-parentale-ore-dipendenti-pubbliciCongedo Parentale a ore per i Dipendenti Pubblici: quali sono le novità che saranno apportate dal CCNL per la PA?


Il congedo parentale a ore, anche per i dipendenti pubblici,  prevede che tale agevolazione si aggiunge a quelle già previste su base giornaliera e mensile.  La richiesta per fruire del congedo parentale a ore deve essere presentata dal genitore dipendente al datore di lavoro e all’INPS. La richiesta di congedo parentale a ore deve essere presentata per via telematica all’INPS prima dell’inizio del congedo o al massimo nello stesso giorno di inizio di fruizione.

 

Ma per i Dipendenti Pubblici cosa cambia col nuovo Contratto?

 

La nuova disciplina contrattuale è contenuta all’articolo 43, che sostituisce l’articolo 17 del contratto del 1995; in particolare, il comma 8, ribadisce soltanto che i genitori lavoratori, possono fruire anche su base oraria dei periodi di congedo parentale, in applicazione delle disposizioni contenute nei commi 1 e 2 dell’articolo 32 del Dlgs 151/2001, non aggiungendo niente alla formulazione letterale di fonte legale che era la stessa a aver condotto alle due diverse letture.

 

Secondo il nuovo Contratto del Pubblico Impiego,

 

“nel periodo di congedo per maternità e per paternità alla lavoratrice o al lavoratore spettano l’intera retribuzione fissa mensile, inclusi i ratei di tredicesima ove maturati, le voci del trattamento accessorio fisse e ricorrenti, compresa la retribuzione di posizione prevista per le posizioni organizzative, nonché i premi correlati alla performance secondo i criteri previsti dalla contrattazione integrativa ed in relazione all’effettivo apporto partecipativo del dipendente, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario e delle indennità per prestazioni disagiate, pericolose o dannose per la salute.”

 

Il Dlgs 151/2001, modificato dal Dlgs 80/2015, ha introdotto la possibilità di fruire del congedo parentale a ore anche per i dipendenti pubblici , individuando la quantità del permesso in misura pari alla metà dell’orario medio giornaliero del periodo di paga quadrisettimanale o mensile immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo parentale.

 

In allegato l’errata corrige con le modifiche applicate al Contratto.