Il permesso di costruire non può essere sottoposto a condizioni. Le uniche eccezioni devono essere previste per legge e solo nel pubblico interesse. Lo ha affermato il Consiglio di Stato con la sentenza 2366/2018.
Alla luce della previsione di dettaglio, e tenendo in debita considerazione le richiamate coordinate giurisprudenziali, risulta che:
a) non sussistono i presupposti per ritenere integrata una delle ipotesi eccezionali per le quali viene ammesso il rilascio condizionato del titolo (seppur subordinatamente alla permanenza del monitoraggio da parte del Comune, che, ad ogni modo, deve restare il titolare del procedimento autorizzatorio). Non essendo necessario, ai fini del completamento dell’istruttoria procedimentale, acquisire atti da altra amministrazione, con conseguente attivazione di altra fase procedimentale o di subprocedimento.
b) la prescrizione, nel caso di specie, subordina il permesso all’esecuzione di lavori da effettuarsi secondo modalità non determinate preventivamente (ipotesi al limite ammissibile, secondo quanto previsto da Cons. Stato, sez. IV, 25 giugno 2013, n. 3447), ma, al contrario, determinabili solo in un momento successivo. Tale decisione, peraltro non risulta essere stata rimessa all’Amministrazione titolare del procedimento, in quanto viene attribuita allo stesso istante unitamente ad altri soggetti controinteressati, mediante la conclusione di un accordo tra essi, tuttavia ancora non esistente al momento dell’adozione del provvedimento concessorio.
Il Consiglio di Stato ha spiegato che il permesso di costruire ha la natura di accertamento costitutivo e non ha carattere negoziale, quindi non può essere sottoposto a condizioni. Una volta accertata la conformità delle opere che si intendono realizzare alla disciplina urbanistica, il permesso deve essere rilasciato e diventa subito operativo. L’unica condizione ammessa dalla legge è l’ipotesi di permesso condizionato all’acquisizione di un atto da un’altra Pubblica Amministrazione.
In allegato il testo completo della Sentenza.