assenze-visite-fiscaliL’errata corrige al contratto del comparto Funzioni locali apporta novità alla disciplina che regola le assenze per visite fiscali e i relativi certificati di malattia. Vediamo quali.


Secondo il nuovo testo corretto e riveduto, nei casi in cui l’incapacità lavorativa è determinata dalle caratteristiche di esecuzione e di impegno organico delle visite specialistiche, degli accertamenti, esami diagnostici e/o delle terapie, la relativa assenza è imputata alla malattia, con la conseguente applicazione della disciplina legale e contrattuale in ordine al relativo trattamento giuridico ed economico. In tale caso l’assenza è giustificata mediante l’attestazione di presenza.

 

Ai fini della determinazione del trattamento economico spettante al lavoratore in caso di malattia, le assenze dovute a day-hospital, al ricovero domiciliare certificato dalla Asl o da struttura sanitaria competente, purché sostitutivo del ricovero ospedaliero o nei casi di day-surgery, dayservice, pre-ospedalizzazione e pre-ricovero, sono equiparate a quelle dovute al ricovero ospedaliero anche per i conseguenti periodi di convalescenza.

 

Assenze per Visite Fiscali e certificati di malattia: le novità del Contratto Enti Locali

 

La prima bozza di contratto, la successiva ipotesi sottoscritta il 21 febbraio scorso, e infine, l’errata corrige, non hanno mai messo in dubbio che i permessi per visite siano ora riconducili alla malattia, offrendo una nuova disciplina della malattia a ore.

 

Nella prima bozza di contratto si precisava che se l’assenza è riconducile a una visita che produce incapacità lavorativa, il permesso era giustificato previsto l’obbligo di giustificare l’assenza attraverso attestazione di presenza della struttura e attestazione di malattia del medico curante.

 

Con le nuove modifiche, invece, si torna alla formulazione originaria che vuole giustificata l’assenza per visita che produce incapacità lavorativa solo attraverso l’attestazione di presenza redatta dal medico o dal personale amministrativo della struttura che ha svolto la visita, senza il certificato di malattia.

 

Ricordiamo che nei confronti del dipendente che, salvo casi di comprovato impedimento, non si presenti per riprendere servizio alla conclusione del progetto di recupero o alla scadenza del termine, il rapporto di lavoro è risolto.

 

Decurtazione Malattia Dipendenti Pubblici, in quali casi è prevista?