appalti-project-financingIl TAR Firenze, con la Sentenza del 28.02.2018 n. 328, si è pronunciato su Appalti, Project Financing e sulle regole per modifiche e integrazioni.


Ai sensi dell’art. 183 co. 15 del d.lgs. n. 50/2016, l’amministrazione destinataria della proposta negli Appalti di project financing proveniente da un operatore economico “valuta, entro il termine perentorio di tre mesi, la fattibilità della proposta”, e, a tal fine “può invitare il proponente ad apportare al progetto di fattibilità le modifiche necessarie per la sua approvazione”.

 

La richiesta di integrazioni o modifiche forma pertanto oggetto di una facoltà discrezionale, il cui esercizio è soggetto alle consuete regole dell’azione amministrativa. E se è vero che la norma citata non disciplina espressamente una procedura di valutazione comparativa, non può negarsi che – proprio in forza di quelle regole – la contemporanea pendenza di più proposte afferenti al medesimo oggetto, da parte di operatori diversi, onera l’amministrazione che ne sia destinataria a riservare a ciascuna di esse pari considerazione, in sede di verifica della fattibilità.

 

D’altro canto, non deve dimenticarsi che l’amministrazione, in fase di scelta del promotore, negli Appalti, di un project financing, gode di amplissima discrezionalità. Sindacabile unicamente per manifesta illogicità o incongruità o travisamento dei fatti. In funzione non della scelta della migliore tra una pluralità di offerte, bensì di una valutazione di interesse pubblico che giustifichi l’inserimento di un determinato progetto nei propri strumenti di programmazione.

 

In allegato il testo completo della Sentenza.