Il beneficio va richiesto mediante istanza da trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate. Un provvedimento, entro 60 giorni, ne stabilirà termini e contenuti

Definite, con decreto Mef del 23 dicembre 2013 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale di ieri, 12 febbraio), le modalità attuative della norma che riconosce un credito d’imposta a favore delle aziende e dei lavoratori autonomi attivi nell’area interessata che, a causa del sisma del maggio 2012, hanno subito danni a strutture o attrezzature necessarie allo svolgimento della loro attività.
Ammessi al beneficio, anche imprese e professionisti della stessa zona che, pur non avendo diritto al risarcimento, sono tenuti a effettuare lavori di miglioramento sismico per innalzare il livello di sicurezza degli edifici utilizzati per l’attività (articolo 3, comma 10, Dl 74/2012).
Il decreto ministeriale era stato annunciato dall’articolo 67-octies del Dl 83/2012, introduttivo dell’agevolazione.
Beneficiari e costi ammessi al beneficio
Il credito d’imposta è riservato alle aziende e ai lavoratori autonomi che svolgevano la loro attività e avevano sede legale o operativa nei comuni dell’Emilia Romagna, Lombardia e Veneto, colpiti dal terremoto del 22 e 29 maggio 2013.
L’agevolazione risarcisce i costi sostenuti per la ricostruzione, la sostituzione o il ripristino degli immobili, delle attrezzature e dei macchinari, distrutti o danneggiati dall’evento sismico. Come già detto, il beneficio spetta anche per gli interventi diretti a innalzare il livello di sicurezza sismica degli edifici.Condizione inderogabile per usufruire del credito, è la certificazione del Comune, che attesti la distruzione oppure l’inagibilità totale o parziale dell’immobile o l’ordinanza di sgombero del fabbricato. Ciò presuppone che il professionista o l’impresario abbia denunciato il danno al municipio per la verifica e il riconoscimento del danno stesso.Il credito d’imposta è riconosciuto, fino a un massimo di dieci milioni di euro, per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015, a copertura dei costi sostenuti entro il 30 giugno 2014. Dalla somma devono essere scalati gli eventuali importi risarciti dalle assicurazioni o a seguito di altri indennizzi.

Istanza all’Agenzia delle Entrate
Per beneficiare del credito d’imposta, il contribuente dovrà farne richiesta, telematicamente, all’Agenzia delle Entrate. Riguardo alla tempistica, il Dm delega a un successivo provvedimento delle Entrate la definizione dei termini di scadenza e l’approvazione dello schema di domanda. In essa dovranno essere indicati i costi agevolabili sostenuti nell’anno precedente e quelli non segnalati in eventuali istanze già trasmesse.

L’Amministrazione finanziaria stabilirà annualmente la percentuale massima di credito spettante a ogni richiedente (dandone comunicazione tramite un provvedimento), sulla base del rapporto tra l’ammontare del credito complessivamente richiesto e i fondi assegnati.
I contribuenti potranno utilizzare il credito d’imposta soltanto in compensazione.

Non imponibile, ma in dichiarazione
Il credito d’imposta non costituisce base imponibile Irpef, Ires e Irap, ma dovrà essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di concessione del credito e in quella di utilizzo della somma.

In caso di fruizione di credito in misura eccedente, entrano in gioco le norme in materia di liquidazione, accertamento, riscossione, contenzioso e di sanzioni dettate per le imposte sui redditi.
L’Agenzia delle Entrate, verificato l’ammontare del beneficio effettivamente spettante, procederà con la revoca o la rideterminazione del credito e all’eventuale recupero delle maggiori somme utilizzate.

FONTE: Fisco Oggi, giornale on line dell’Agenzia delle entrate
AUTORE: Anna Maria Badiali