requisiti-impresa-appalti-pubbliciRequisiti delle Imprese per Appalti Pubblici: più margini per le Pa in fase di valutazione?


Analizzato, nella Sentenza del Consiglio di Stato n. 1299/2018, uno degli istituti più contestati del nuovo Codice appalti: quello che, tramite l’articolo 80, comma 5, lettera c) consente alla Pa di escludere le imprese per «gravi illeciti professionali». E quindi di avere ampio margine nel valutare i requisiti delle Imprese per partecipare agli Appalti Pubblici.

 

Le amministrazioni aggiudicatrici dovrebbero continuare ad avere la possibilità di escludere operatori economici che si sono dimostrati inaffidabili, tra l’altro a causa di grave violazione dei doveri professionali e rileva altresì il riconoscimento alle amministrazioni aggiudicatrici della facoltà di ritenere che vi sia stata grave violazione dei doveri professionali qualora, prima che sia stata presa una decisione definitiva e vincolante sulla presenza di motivi di esclusione obbligatori, possano dimostrare con qualsiasi mezzo idoneo che l’operatore economico ha violato i suoi obblighi.

 

In coerenza con la giurisprudenza della Corte di Giustizia formatasi sulla previgente direttiva del 2004/18/UE, del 31 marzo 2004, art. 45 (cfr., per tutte, la sentenza 14 dicembre 2016, in causa C-171/15) il considerando 101 si conclude con esplicito richiamo del principio di proporzionalità, al fine di escludere qualsivoglia automatismo nei confronti della stazione appaltante, consentendole di esercitare, sia pure entro limiti definiti, i propri poteri discrezionali nella valutazione della sussistenza dell’elemento fiduciario nella controparte contrattuale.

 

Fermo restando quindi il principio di tassatività delle cause di esclusione, una volta che il legislatore nazionale ha inserito la causa di cui all’art. 80, comma 5, lett. c) del codice come obbligatoria, non può essere spinto fino al punto di leggere la seconda parte dell’art. 80, comma 5, lett. c) come norma che introduce dei limiti alla valutazione della stazione appaltante, consentita della prima parte dello stesso articolo.

 

La stazione appaltante dovrà infatti comunque adeguatamente motivare tramite mezzi adeguati la mancanza dei requisiti delle Imprese per gli Appalti Pubblici, e dimostrare la sussistenza e la gravità dell’illecito professionale a carico delle medesime.