Revisione caldaie: controllarle periodicamente, oltre ad un obbligo di legge, è un intervento che può salvare la vita alle persone.
L’ennesimo caso di intossicazione da monossido di carbonio avvenuto ieri a Marghera, riapre la questione della sicurezza degli impianti di riscaldamento domestici.
“È una questione di sicurezza dei cittadini – esordisce Francesco Costantini Presidente degli Installatori della CGIA di Mestre. – Purtroppo, circolano ancora molte notizie incomplete, tendenziose e fuorvianti, quando non sono addirittura del tutto infondate. E nonostante gli appelli, ogni anno, sono molti i casi che leggiamo sulle colonne dei giornali di intossicazioni. E decessi a causa del malfunzionamento degli impianti. Queste tragedie, spesso, possono essere evitate attraverso una corretta e regolare manutenzione dell’impianto.”
Gli Installatori della CGIA ricordano che la cosiddetta prova dei fumi della caldaia va fatta ogni volta in cui si fa la manutenzione. Ovvero, per la stragrande maggioranza dei casi, ogni anno.
La manutenzione dell’impianto è stabilita dagli articoli 7 e 8 del dpr 74/2013 e le tempistiche sono state chiarite anche dalla Regione Veneto. La priorità va data alle istruzioni tecniche per l’uso e la manutenzione rese disponibili dall’impresa installatrice, o in mancanza di esse, secondo le prescrizioni indicate dai fabbricanti degli specifici componenti dell’impianto.
“Troppo spesso si confonde la manutenzione della caldaia con il controllo di efficienza energetica – conclude Costantini – ma le ultime disposizioni di legge parlano chiaro. L’unica cosa che è cambiata è la tempistica di trasmissione degli esiti dei controlli di efficienza energetica; questi ultimi vanno tramessi con periodicità di 1, 2 e 4 anni a seconda che l’impianto sia superiore o inferiore ai 100 kilowatt”.
Infine, se la manutenzione non viene eseguita secondo le disposizioni di legge il proprietario dell’impianto rischia una sanzione fino a 3.000 mila euro.
La CGIA, pertanto, esorta a rivolgersi solo a manutentori o installatori in possesso dei necessari requisiti di legge (lettere C, D ed E del decreto 37/2008), ovvero le uniche figure professionali che sono abilitate ad operare su impianti di riscaldamento e di climatizzazione, su impianti idrosanitari e che possano realizzare, manutenere e controllare tali impianti.