mepa acquisti in reteMEPA e acquisti in rete: il Comune può procedere autonomamente a svolgere la procedura di acquisto tramite MEPA? O deve necessariamente essere svolta dalla stazione unica appaltante costituita presso la Provincia a cui il Comune ha aderito?


L’art. 37 del D.Lgs. 50/2016 stabilisce che per gli affidamenti di servizi di importo superiore a 40.000 euro e inferiore alla soglia comunitaria, le stazioni appaltanti in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell’art. 38 del medesimo decreto e gli altri soggetti di cui all’art. 38, comma 1, procedono mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate.

 

Un ente, comune non capoluogo di provincia, privo della necessaria qualificazione di cui all’art. 38, deve affidare un servizio di pulizia presente sul MEPA di importo superiore a 40.000 euro ed inferiore alla soglia comunitaria. Ai sensi della normativa vigente, il Comune può procedere autonomamente a svolgere la procedura di acquisto tramite MEPA (con procedura aperta)? Oppure la procedura di acquisto tramite MEPA deve necessariamente essere svolta dalla stazione unica appaltante costituita presso la Provincia a cui il Comune ha aderito.

 

Procedure di affidamento sul MEPA: verifica possesso dei requisiti.

 

Per svolgere le procedure di importo superiore alle soglie indicate al periodo precedente, codesto Ente, comune non capoluogo di provincia, deve essere necessariamente in possesso della necessaria qualificazione ai sensi dell’articolo 38 del codice dei contratti pubblici (art. 37, comma 1 codice).

 

Tuttavia, come precisato dall’ANAC stessa (v. FAQ periodo transitorio), nel periodo transitorio tale qualificazione si intende sostituita dall’iscrizione all’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti. E cioè finchè non sarà in vigore il DPCM dei cui al comma 2 del cit. art. 38, attualmente trasmesso a Regioni e Comuni per l’intesa in conferenza unificata.

 

In particolare, per gli acquisti di forniture e servizi di importo superiore a 40.000 euro ed inferiore alla soglia di cui all’art. 35, , i Comuni non capoluogo di provincia, ove iscritti all’AUSA, possono procedere all’affidamento. Mediante utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza qualificate secondo la normativa vigente, se disponibili. Nonché per l’acquisto di lavori di manutenzione ordinaria d’importo superiore a 150.000 e inferiore a 1 milione di euro.

 

Al di fuori delle ipotesi sopra richiamate, detti Comuni devono procedere secondo una delle modalità individuate al comma 4 dell’art. 37. Viceversa le stazioni appaltanti non iscritte all’AUSA possono procedere all’acquisizione di lavori, servizi e forniture solo ricorrendo a una centrale di committenza ovvero procedendo ad una aggregazione con una stazione appaltante iscritta all’Anagrafe citata.