irapIn quale caso un’impresa non residente che svolge attività in Italia è tenuta al pagamento dell’Irap?


Nei confronti dei soggetti non residenti che svolgono attività produttiva in una regione italiana. L’Irap si applica quando l’esercizio dell’attività si sia prolungato per un periodo di tempo non inferiore a tre mesi mediante

 

  • stabile organizzazione,
  • base fissa o ufficio.

 

Impresa non residente che svolge attività in Italia: paga l’IRAP?

 

In tal caso, la base imponibile Irap  è determinata sulla base di un apposito rendiconto economico e patrimoniale, da redigersi secondo i principi contabili previsti per i soggetti residenti aventi le medesime caratteristiche.

 

Salva quella della emissione di strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in mercati regolamentati di qualsiasi Stato membro dell’Ue ovvero diffusi tra il pubblico (articolo 12, commi 2 e 2-bis, Dlgs 446/1997).

 

È l’unica imposta a carico delle imprese che è proporzionale al fatturato e non applicata all’utile di esercizio. La legge che l’ha istituita prevede che il 90% del gettito ottenuto sia attribuito alle regioni allo scopo di finanziare il Fondo sanitario nazionale, come quota parte della spesa pubblica. Nel 2011 il gettito dell’IRAP ha finanziato il 30% della spesa sanitaria italiana.

 

 

La base imponibile è data dalla differenza tra le voci classificabili nel valore della produzione come definito nello schema di bilancio del Codice Civile e le voci classificabili nel costo della produzione dello stesso schema. Dal costo della produzione è necessario escludere il costo del personale dipendente, le perdite su crediti (anche se di natura estimativa, come accantonamenti e svalutazioni) e gli interessi eventualmente compresi all’interno dei canoni di leasing. I costi vanno considerati con le stesse regole di deduzione previste dalla normativa Irpef e Ires. In linea generale un costo non deducibile dal reddito ai fini Ires, ad esempio per una Srl, non sarà deducibile neppure dall’imponibile Irap.