La confusione in tema di contratti di collaborazione occasionale nelle Pubbliche Amministrazioni regna ancora sovrana.


Collaborazione occasionale. La disciplina è stata introdotta dalla Legge n. 30/2003 (“legge delega al governo in materia di occupazione e mercato del lavoro”) e si è poi trasforamta nella famosa “Legge Biagi” ossia il D.Lgs. n. 276/2003, che – a sua volta – è stato modificato dall’articolo 24 del D.L. n. 201/2011 meglio conosciuto come “Legge Fornero”.

 

La sopracitata normativa concepiva come occasionali tutte le prestazioni aventi durata non superiore a 30 giorni in un anno con lo stesso committente ma soprattutto con un compenso non superiore a €. 5.000 erogato da ogni committente.

 

Il 25 giugno 2015 la normativa è stata abrogata ed è stato introdotto, al suo posto, il D.Lgs. 81/2015 (che corrisponde al quarto dei decreti applicativi del cosiddetto “Jobs Act”) noto come legge delega per la riforma del lavoro. Questo decreto, di fatto, ha cancellato le prestazioni occasionali per come erano prima possibili in termine di durata e di importi.

 

Il soccorso ci viene dal codice civile che all’articolo 2222, parlando di contratto d’opera, di fatto struttura e definisce come un lavoratore, che effettua una prestazione occasionale senza vincolo di subordinazione e senza il coordinamento del committente, possa fornire un’attività professionale in via del tutto occasionale.

 

Da non confondere questo istituto giuridico con quanto disposto dall’articolo 54bis del D.L. n. 50 del 24 aprile 2017 convertito in legge n. 96 pubblicata in G.U. n. 135 del 23 giugno 2017, introdotto in sostituzione dei voucher.

 

Il contratto di prestazione occasionale, di cui alla normativa soprarichiamata, è il contratto stipulato in forma telematica sulla piattaforma INPS, mediante il quale un utilizzatore (imprese e pubblica amministrazione) acquisisce prestazioni di lavoro occasionali o saltuarie di ridotta entità, entro precisi limiti di importo pagandole anticipatamente all’Istituto di previdenza, come succedeva con i vecchi voucher.

 

E’ utile osservare che l’utilizzo del limite economico di 5.000 annui complessivi, sia per il prestatore  che per il datore di lavoro,  non deve portare il contribuente a confondere  tale limite  con il limite, sempre pari a 5.000 euro,  del lavoro autonomo occasionale di cui all’articolo 2222 cc.. In quest’ultimo caso si tratta della soglia oltre la  quale è obbligatorio l’assoggettamento del compenso a contributi della Gestione separata. Si tratta dunque di due istituti contrattuali diversi.

 

In estrema sintesi il Governo ha introdotto una nuova normativa sulle prestazioni occasionali 2017, che sostituisce i vecchi voucher. Resta comunque in piedi la normativa sul lavoro autonomo occasionale (art. 2222 c.c.) nel limite di 5000 euro annui, ai quali va applicata la ritenuta d’acconto del 20% a riduzione del compenso lordo dovuto per la prestazione. In pratica, si tratta di un acconto sulle imposte che il committente è tenuto a trattenere e versare all’Amministrazione finanziaria per conto del soggetto che presta la propria attività professionale.

 

Ai fini previdenziali, in base all’articolo 44 del D.L. n. 269/2003, convertito dalla Legge n. 326/2003, a decorrere dal 1 gennaio 2004, i soggetti esercenti attività di prestazione occasionale, se il reddito annuo derivante da detta attività è superiore a €. 5.000 (intesi come compenso lordo considerando la somma dei compensi corrisposti da tutti i committenti occasionali), sono obbligati all’iscrizione alla Gestione Separata INPS e al versamento di contributi previdenziali dovuti.

 

In ogni caso, tenuto conto della soglia di esenzione di 5.000€, i contributi devono essere versati solamente sulla quota di reddito eccedente la soglia dei €. 5.000. In pratica tale soglia funge da franchigia per i contributi previdenziali.