legge di bilancio 2018Tra le numerose novità previste dalla legge di bilancio 2018, vi sono le significative modifiche al calendario fiscale.


I cambiamenti interessano, in particolare, la presentazione della dichiarazione dei redditi e dell’Irap, le scadenze previste per i sostituti d’imposta e quelle relative all’assistenza fiscale.

 

È necessario, tuttavia, fare una precisazione: alcuni dei nuovi termini sembrano destinati ad avere carattere transitorio, in quanto validi solo per il 2018 (presentazione della dichiarazione dei redditi e dell’Irap), mente altri sono da considerarsi definitivi (adempimenti dei sostituti d’imposta e attività di assistenza fiscale).

 

Con il presente contributo, si intende tracciare un quadro di sintesi delle nuove scadenze per ciascuno degli adempimenti interessati.

 

Dichiarazione dei redditi e dell’Irap

 

(articolo 1, comma 932, legge 205/2017)

 

Il primo intervento di modifica interessa il termine per la presentazione delle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e di imposta regionale sulle attività produttive. Contestualmente, il legislatore prevede anche il differimento del termine di trasmissione dello spesometro relativo al secondo trimestre dell’anno.

 

Il doppio differimento, quindi, coinvolge le scadenze del mese di settembre. Infatti, in base al calendario fiscale “previgente”:

 

 

  • le persone fisiche, le società semplici, in nome collettivo, in accomandita semplice ed equiparate devono presentare la dichiarazione dei redditi e dell’Irap in via telematica entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello di chiusura del periodo di imposta. Tuttavia, in caso di presentazione per il tramite di una banca o di un ufficio postale, la scadenza è compresa tra il 1° maggio e il 30 giugno (articolo 2, comma 1, Dpr 322/1998)
  • i soggetti Ires devono presentare la dichiarazione dei redditi e dell’Irap in via telematica, entro l’ultimo giorno del nono mese successivo a quello di chiusura del periodo d’imposta; nell’ipotesi di periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, quindi, la scadenza è il 30 settembre (articolo 2, comma 2, Dpr 322/1998)
  • entro il 16 settembre, i soggetti passivi Iva devono trasmettere telematicamente all’Agenzia delle entrate la comunicazione dei delle fatture emesse e ricevute (spesometro) relativa al secondo trimestre dell’anno (articolo 21, comma 1, Dl 78/2010).

 

 

Pertanto, durante il mese di settembre si accavallano le scadenze relative a due importanti e impegnativi adempimenti.

 

Proprio per evitare questa sovrapposizione, e per alleggerire l’attività dei contribuenti interessati, il legislatore ha previsto che:

 

 

  • il termine per la presentazione dello spesometro relativo al secondo trimestre è fissato al 30 settembre (peraltro, il 30 settembre 2018 cade di domenica, quindi il termine slitta al 1° ottobre)
  • il termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi e dell’Irap è fissato al 31 ottobre.

 

 

Questa modifica sembra destinata ad avere effetto solo per il 2018, con riguardo cioè alle dichiarazioni relative al periodo d’imposta 2017 (fatte salva, naturalmente, la possibilità di nuovi e diversi interventi normativi).

 

Infatti, il legislatore espressamente prevede che le nuove scadenze operano “per gli anni in cui si applicano le disposizioni di cui all’articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78”, vale a dire le disposizioni in materia di spesometro.

 

Il 2018, peraltro, sarà l’ultimo anno di applicazione dello spesometro in quanto la stessa legge di bilancio ne prevede l’abrogazione a partire dal 1° gennaio 2019 (articolo 1, comma 916, legge 205/2017).

 

A conferma di quanto appena detto, vi è la circostanza che i commi 1 e 2 dell’articolo 2, Dpr 322/1998 (che, come detto, fissano i termini di scadenza per la presentazione della dichiarazione dei redditi e dell’Irap da parte dei soggetti Irpef e dei soggetti Ires) non vengono modificati dalla legge di bilancio.

 

Tutto questo, si ribadisce, al netto di eventuali successive modifiche di segno contrario.

 

Dichiarazione e certificazioni dei sostituti d’imposta

 

(articolo 1, comma 933, legge 205/2017)

 

Significative novità si registrano anche rispetto ai termini di scadenza previsti per la presentazione di dichiarazioni e certificazioni dei sostituti d’imposta. A tal proposito, il legislatore modifica in più punti l’articolo 4, Dpr 322/1998.

 

In base al nuovo “calendario fiscale”:

 

 

  • i sostituti d’imposta, comprese le Amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, che effettuano ritenute sui redditi e sono tenuti al rilascio della certificazione unica (Cu), nonché gli intermediari e gli altri soggetti che intervengono in operazioni fiscalmente rilevanti e sono tenuti alla comunicazione di dati ai sensi di specifiche disposizioni normative, devono trasmettere, in via telematica, all’Agenzia delle entrate, direttamente o tramite soggetti incaricati, la dichiarazione modello 770 relativa all’anno solare precedente entro il 31 ottobre di ciascun anno (il termine previgente era il 31 luglio – nuovi commi 3-bis e 4-bis, articolo 4, Dpr 322/1998)
  • la trasmissione in via telematica delle certificazioni uniche (Cu) contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione precompilata può avvenire entro il termine di presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta, cioè entro il 31 ottobre (nuovo comma 6-quinquies, articolo 4, Dpr 322/1998).

 

 

Con riguardo a quest’ultima scadenza, il legislatore ha recepito quanto già precisato dall’Agenzia delle entrate nelle circolari n. 6/E del 19 febbraio 2015 (paragrafo 2.9), n. 12/E dell’ 8 aprile 2016 (paragrafo 8.8) e n. 8/E del 7 aprile 2017 (paragrafo 21.4).

 

I questi documenti di prassi, infatti, l’Amministrazione ha chiarito che

 

la trasmissione delle certificazioni uniche contenenti esclusivamente redditi non dichiarabili mediante il modello 730, può avvenire anche successivamente alla data del 7 marzo senza applicazione di sanzioni”. Pertanto, per “semplificare gli adempimenti degli operatori (…) si ritiene che l’invio delle certificazioni uniche che non contengono dati da utilizzare per l’elaborazione della dichiarazione precompilata (come i redditi di lavoro autonomo non occasionale) può avvenire anche successivamente al 7 marzo senza l’applicazione di sanzioni, purché entro il termine di presentazione (…) del modello 770”.

 

Resta invariata, invece, la scadenza “generale” per la trasmissione telematica all’Agenzia delle entrate (direttamente o tramite soggetti incaricati) delle certificazioni uniche (Cu) da parte dei sostituti d’imposta che hanno erogato redditi soggetti a ritenuta: 7 marzo dell’anno successivo a quello in cui le somme e i valori sono stati corrisposti.

 

Peraltro, entro la stessa data, i sostituti d’imposta devono trasmettere all’Agenzia delle entrate, in via telematica, anche:

 

 

  • gli ulteriori dati fiscali e contributivi e quelli necessari per l’attività di controllo dell’Amministrazione finanziaria e degli enti previdenziali e assicurativi
  • i dati contenuti nelle certificazioni rilasciate ai soli fini contributivi e assicurativi
  • i dati relativi alle operazioni di conguaglio effettuate a seguito dell’assistenza fiscale.

 

 

Si ricorda, infine, che per ogni certificazione unica omessa, tardiva o errata si applica la sanzione di 100 euro (senza applicazione del cumulo), con un massimo di 50mila euro per sostituto d’imposta.

 

In caso di errata trasmissione, la sanzione non si applica se la certificazione corretta è inviata entro i cinque giorni successivi alla scadenza. Se la certificazione viene correttamente trasmessa entro sessanta giorni dai termini, la sanzione è ridotta a un terzo, con un massimo di 20mila euro.

 

Le nuove scadenze previste per la dichiarazione e le certificazioni dei sostituti d’imposta devono considerarsi definitive, quindi destinate a trovare applicazione anche negli anni successivi al 2018.

 

Termini per l’assistenza fiscale

 

(articolo 1, comma 934, legge 205/2017)

 

Numerose e rilevanti sono anche le novità che la legge di bilancio ha introdotto rispetto alle scadenze previste in materia di svolgimento dell’assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti. A tal proposito, il legislatore è intervenuto sul regolamento che disciplina le modalità e i termini di esercizio dell’assistenza fiscale, contenuto nel decreto n. 164 del 31 maggio 1999.

Innanzitutto, viene modificato l’articolo 13 del decreto e si stabilisce che il modello 730 può essere presentato:

 

 

  • entro il 7 luglio dell’anno successivo a quello cui si riferisce la dichiarazione, al proprio sostituto d’imposta, che presta l’assistenza fiscale (scadenza invariata – il 7 luglio 2018 cade di sabato, quindi il termine slitta al 9 luglio)
  • entro il 23 luglio dell’anno successivo a quello cui si riferisce la dichiarazione, a un Caf-dipendenti, unitamente alla documentazione necessaria all’effettuazione delle operazioni di controllo (il termine precedentemente previsto era il 7 luglio).

 

 

Assistenza fiscale dei CAF

 

Di conseguenza, il legislatore interviene anche sull’articolo 16, che disciplina, in particolare, l’assistenza fiscale prestata dai Caf-dipendenti. In base alle nuova versione della disposizione, essi provvedono a:

 

 

  • comunicare all’Agenzia delle entrate, in via telematica, il risultato finale delle dichiarazioni (è stata eliminata la scadenza del 7 luglio per tale adempimento)
  • consegnare al contribuente, prima della trasmissione della dichiarazione, copia della dichiarazione dei redditi elaborata e il relativo prospetto di liquidazione (anche in questo caso è stata eliminata la scadenza del 7 luglio)
  • trasmettere in via telematica all’Agenzia delle entrate le dichiarazioni predisposte
  • conservare le schede relative alle scelte per la destinazione dell’otto e del cinque per mille dell’Irpef fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione
  • conservare copia delle dichiarazioni e dei relativi prospetti di liquidazione, nonché della documentazione a base del visto di conformità, fino al 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione.

 

Tutte le scadenze

 

Viene riscritto anche il comma 1-bis dell’articolo 16, che nella sua nuova formulazione prevede che i Caf-dipendenti e i professionisti abilitati, fermo restando il termine del 10 novembre per la trasmissione delle dichiarazioni integrative, comunicano all’Agenzia delle entrate il risultato finale delle dichiarazioni, consegnano al contribuente la copia della dichiarazione e il prospetto di liquidazione e trasmettono all’Agenzia le dichiarazioni predisposte, entro i seguenti termini:

 

 

  • il 29 giugno, per le dichiarazioni presentate dal contribuente entro il 22 giugno
  • il 7 luglio, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 23 al 30 giugno (per il 2018, il termine slitta al 9 luglio, dato che il 7 cade di sabato)
  • il 23 luglio, per le dichiarazioni presentate dal contribuente dal 1° al 23 luglio.

 

 

Si ricorda che in base alla disciplina previgente, i Caf-dipendenti e i professionisti abilitati potevano completare le loro attività entro il 23 luglio, a condizione che entro il 7 luglio avessero trasmesso almeno l’80% delle dichiarazioni ricevute.

 

Anche queste nuove scadenze devono ritenersi “a regime” e quindi saranno applicabili anche dal 2019 in poi.