buoni pastoAttribuzione di buoni pasto in assenza di fonti legittimanti: il parere della sentenza n. 55/2018 della Corte dei Conti, seconda sezione di appello.


Il Direttore di un’azienda speciale di una Camera di commercio autorizzava la concessione di buoni pasto al personale. Ciò nonostante l’assenza di fonti normative primarie e secondarie a supporto di tale erogazione.

 

Le aziende speciali sono, infatti, “organismi strumentali” delle CCIAA che concorrono alla realizzazione delle “iniziative funzionali al perseguimento delle finalità istituzionali” proprie dell’Ordinamento camerale. Né v’è dubbio che le fonti di finanziamento di tali Aziende speciali provengano da Enti pubblici.

 

L’esborso di denaro pubblico sotto forma di buoni pasto in assenza di una qualsiasi previsione normativa e contrattuale di riferimento, configura all’evidenza un’erogazione sine titulo e, quindi, indebita.

 

Tantomeno poteva costituire una giustificazione il fatto che i dipendenti percepissero i buoni pasto già prima dell’insediamento del Direttore. E che, pertanto, gli stessi fossero ormai “abituati” a riceverli quale componente usuale della retribuzione. In quanto il Direttore avrebbe comunque dovuto verificare l’esistenza di una fonte legittimante.

 

Il Direttore ha infatti sborsato i buoni pasto senza porsi alcuna domanda sulla legittimità dell’esborso. Reiterando peraltro tale condotta per un considerevole lasso di tempo (dal 2008 al 2010).

 

In allegato il testo completo della Sentenza.