Allarme influenza anche per gli insegnanti. Il picco delle assenze tra fine gennaio e gli inizi di febbraio.


In alcune province una media di due, tre maestri per istituto a casa in malattia, per almeno una settimana. Parte così la ricerca dei supplenti, e per i malcapitati ammalati anche la decurtazione dello stipendio.

 

SOS SUPPLENZE

 

Trovare un supplente per la scuola di infanzia e primaria è impresa titanica.

 

“La difficoltà a trovare supplenti riguarda soprattutto la scuola primaria” spiega un preside, “quando non troviamo nessun supplente dalle graduatorie di istituto allora passiamo a vedere se ci sono state inviate delle lettere di messa a disposizione per l’insegnamento da parte di altri insegnanti. Abbiamo chiesto persino alle Università se ci fossero stati tra i neolaureati e persino tra i laureandi delle prossime sessioni di laurea qualcuno disponibile. Ma succede non di rado che pure i neo laureati siano già impegnati in qualche altra attività. Così in caso di estremo bisogno dobbiamo utilizzare gli insegnanti di potenziamento. Quei docenti che ogni istituto ha a disposizione per tutte le attività didattiche aggiuntive”.

 

LA TRATTENUTA BRUNETTA DALLO STIPENDIO

 

Cosa accade agli insegnanti in malattia?

 

Le trattenute giornaliere lorde per ogni giorno di malattia fino al decimo sono le seguenti:

 

da 0 a 14 anni 

 

RPD € 164,00 (164,00/30)
Decurtazione retributiva lorda giornaliera
€ 5,47

 

da 15 a 27 anni 

 

RPD € 202,00 (202,00/30)
Decurtazione retributiva lorda giornaliera
€ 6,73

 

da 28 anni 

 

RPD € 257,50 (257,50/30)
Decurtazione retributiva lorda giornaliera
€ 8,58

 

AREA B/C 

 

C.I.A. € 64,50 (64,50/30)
Decurtazione retributiva lorda giornaliera
€ 2,15

 

AREA A/As 

 

C.I.A. € 58,50 (58,50/30)
Decurtazione retributiva lorda giornaliera
€ 1,95

 

IL TRATTAMENTO ECONOMICO PER UN PERIODO DI ASSENZA PER MALATTIA SUPERIORE A DIECI GIORNI

 

Nel caso di assenza protratta per un periodo superiore a dieci giorni (ad esempio per undici giorni o più) i primi dieci giorni debbono essere assoggettati alle ritenute prescritte mentre per i successivi occorre applicare il regime giuridico – economico previsto dai CCNL ed accordi di comparto per le assenze per malattia.

 

In sostanza, i dieci giorni non sono un contingente predefinito massimo esaurito il quale si applicano le regole contrattuali e l’assenza per malattia che si protrae oltre il decimo giorno non consente la corresponsione della retribuzione contrattuale (individuata dai CCNL e dagli accordi di comparto) a partire dal primo giorno, ma il trattamento deve essere comunque “scontato” relativamente ai primi dieci giorni.

 

Per il personale della scuola: 

 

Per un periodo superiore a 10 giorni di assenza, a partire dall’undicesimo giorno sarà ripristinata l’erogazione di tutti gli emolumenti e le indennità aventi carattere fisso e continuativo, con esclusione del solo trattamento accessorio variabile.

 

Se l’evento morboso supera i 15 giorni lavorativi, a partire dall’undicesimo giorno di assenza sarà altresì erogato il trattamento accessorio variabile.

 

UNO O PIÙ CERTIFICATI MEDICI E DECURTAZIONE RETRIBUTIVA

 

La trattenuta opera fino ai primi dieci giorni, anche se l’assenza per malattia venga giustificata con uno o più certificati medici continuativi.

 

Le proroghe sono quindi escluse dalla decurtazione:

 

Se ad un primo evento morboso (primo certificato medico) vi è un’eventuale prosecuzione dello stesso (secondo certificato, eventualmente terzo e così via), senza soluzione di continuità, il secondo periodo di malattia non è considerato come una nuova assenza ai fini della decurtazione stipendiale.

 

L’evento morboso, dunque, si considera unico sia nel caso di assenza attestata mediante un solo certificato, sia nel caso di assenza continuativa attestata con più certificati che prorogano la prognosi originariamente formulata.

 

Si considera altresì unico anche l’evento morboso che scaturisce da prognosi diverse, purché l’assenza si protragga senza soluzione di continuità.