Entro oggi regioni, province, città metropolitane e comuni possono prevedere la definizione agevolata delle entrate, anche tributarie, non riscosse a seguito di provvedimenti di ingiunzione fiscale notificati entro il 16 ottobre 2017 dagli enti stessi e dai concessionari della riscossione – con le forme previste dalla legislazione vigente per l’adozione dei propri atti destinati a disciplinare le entrate stesse – con l’esclusione delle sanzioni relative alle predette entrate. Alla definizione si applicano le disposizioni di cui all’articolo 6-ter D.L. 193/2016 escluso il comma 1. Sono fatti salvi gli effetti già prodotti dalla eventuale definizione agevolata delle controversie tributarie deliberata dai predetti enti ai sensi dell’articolo 11 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 (art. 1 c. 11 quater D.L. 148/2017).
Definizione agevolata ingiunzioni fiscali. Scadenza: 3 Febbraio
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