canone TV televisioneI cittadini che sono titolari di un’utenza elettrica intestata, ma non possiedono una televisione in casa, hanno poco tempo per inviare all’Agenzia la dichiarazione sostitutiva di non detenzione ed essere, così, esonerati dal pagamento dell’abbonamento televisivo per il 2018.


 

Il termine ultimo è Mercoledi 31 Gennaio. Stessa scadenza nel caso in cui nessun componente della famiglia anagrafica, tenuta al versamento del canone, è titolare di un contratto elettrico di tipo domestico residenziale: il canone deve essere versato, tramite modello F24, entro il 31 gennaio di ogni anno.

 

Come chiedere l’esonero

 

La dichiarazione di non detenzione deve essere presentata, utilizzando il modello di dichiarazione sostitutiva (quadro A), direttamente online dal contribuente mediante la specifica applicazione web disponibile sul sito dell’Agenzia delle entrate (attraverso le credenziali Fisconline o Entratel) oppure tramite un intermediario abilitato.

 

Il modulo dichiarativo, inoltre, può essere inviato anche per posta al seguente indirizzo:  Agenzia delle Entrate – Ufficio di Torino 1, S.A.T. – Sportello abbonamenti tv – Casella postale 22 – 10121 Torino. In questo caso il modello deve essere presentato insieme alla copia di un documento di riconoscimento.

 

È possibile anche avvalersi della Pec e trasmettere la dichiarazione, sottoscritta mediante firma digitale, all’indirizzo cp22.sat@postacertificata.rai.it.

 

La validità dell’esenzione dura 12 mesi, per cui se persistono i necessari requisiti, la dichiarazione deve essere presentata ogni anno a partire dal 1° luglio dell’anno precedente ed entro il 31 gennaio dell’anno di riferimento. Invece, la dichiarazione presentata dal 1° febbraio ed entro il 30 giugno dell’anno di riferimento esonera dal pagamento del canone solo per il semestre luglio-dicembre. Quindi, le dichiarazioni inviate dopo il 31 gennaio 2018, cioè, dal 1° febbraio al 30 giugno 2018, esentano i contribuenti dal pagamento dell’abbonamento tv del secondo semestre (da luglio a dicembre 2018).

 

Quando pagare con F24

 

Quando nessun familiare tenuto al versamento è titolare di un utenza elettrica di tipo domestico residenziale, il pagamento del canone tv avviene mediante F24. Il modello di pagamento è utilizzato anche dai cittadini per i quali la fornitura di energia avviene nell’ambito delle reti non interconnesse con la rete di trasmissione nazionale.

 

In tali casi, il rinnovo del canone può essere eseguito:

 

 

  • in un’unica soluzione annuale, entro il 31 gennaio (90,00 euro)
  • in due pagamenti semestrali, rispettivamente entro il 31 gennaio e il 31 luglio (45,94 euro a rata)
  • in quattro rate trimestrali, rispettivamente entro il 31 gennaio, il 30 aprile, il 31 luglio e il 31 ottobre (23,93 a rata).

 

 

Apparecchio Tv dopo il modello di esenzione

 

Se, successivamente alla dichiarazione di non detenzione, il contribuente viene in possesso di una televisione, deve presentare una nuova dichiarazione, avendo cura di compilare la sezione “Dichiarazione di variazione dei presupposti” contenuta nel Quadro C del modello. Tale dichiarazione comporta l’addebito del canone dal mese in cui è presentata.

 

Esenzione degli over 75

 

I cittadini che hanno compiuto 75 anni, con reddito annuo familiare non superiore a 6.713 euro, possono essere esonerati dal pagamento del canone Tv inviando all’Agenzia una dichiarazione sostitutiva, accompagnata da un documento di identità valido. La dichiarazione sostitutiva di esonero e l’istanza di rimborso dal pagamento del canone Tv può essere spedita per raccomandata, senza busta, all’indirizzo: Agenzia delle Entrate – Ufficio Torino 1 Sat – Sportello abbonamenti tv – Casella Postale 22 – 10121 – Torino, oppure essere consegnata dall’interessato presso un qualsiasi ufficio territoriale dell’Agenzia. La richiesta va presentata entro il 30 aprile per essere esonerati per l’intero anno. Coloro che intendono, invece, beneficiare dell’esonero a partire dal secondo semestre, devono presentare la richiesta entro il 31 luglio. Se le condizioni per l’esonero sussistono anche negli anni successivi, non è necessario presentare ulteriori dichiarazioni. Al contrario, se si perde il possesso dei requisiti di esonero, è necessario versare il canone.

 

Pagamento con addebito sulle fatture elettriche dal 2016

 

È stata la legge di stabilità 2016 ad aver introdotto la presunzione di detenzione dell’apparecchio tv nel caso in cui esista un’utenza elettrica nel luogo in cui una persona ha la propria residenza anagrafica. Da allora il pagamento avviene mediante addebito sulla bolletta elettrica, in 10 rate mensili, da gennaio a ottobre di ogni anno. La dichiarazione di non detenzione, di prossima scadenza, è l’adempimento cui sono tenuti i cittadini proprio per superare questa presunzione. Il modello può essere utilizzato anche da un erede per dichiarare che nell’abitazione in cui l’utenza elettrica è ancora temporaneamente intestata a un soggetto deceduto, non è presente alcun apparecchio tv.

 

Tutte le informazioni a portata di click

 

Infine, si ricorda che all’interno del sito dell’Agenzia delle entrate è presente una sezione dedicata al canone tv.