societa1Sui piani di razionalizzazione delle partecipazioni vigilano sia i revisori dei conti sia i segretari degli enti locali. Un piano incompleto produce una responsabilità erariale?


 

Secondo la Corte dei conti, sezione giurisdizionale della Toscana, che nella sentenza 5/2018, nella razionalizzazione delle partecipazioni la richiamata normativa (art. 1, comma 611 lett. a) enuncia il primo criterio cui deve ancorare l’azione l’ente, ed in particolare la norma prevede che la razionalizzazione delle partecipazioni avvenga innanzitutto mediante l’ eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione con un ampliamento dello spettro della partecipazioni considerate (sia dirette che indirette) a fronte di quanto previsto dalla più risalente disciplina – articolo 3, commi 27 e 28 della legge n. 244/2007 – che considerava solo le partecipazioni dirette.

 

In sintesi la suddetta disciplina (riveniente dalle leggi 244/2007 e 190/2014) prevede due obblighi dismissivi: a) il divieto di mantenere società non coerenti con le proprie finalità istituzionali (principio della funzionalizzazione); b) il divieto di mantenere società, che pur coerenti con i fini istituzionali dell’ente, non sono indispensabili per il loro perseguimento (cfr. Corte conti Lombardia Sez. controllo, delib. 13 maggio 2015 n. 195, Corte conti – Basilicata Sez. controllo, delib. 14 giugno 2017 n. 40, Corte conti -Piemonte Sez. controllo, delib. 28 gennaio 2016 n. 5 e Corte conti – Emilia Romagna Sez. controllo, delib. 12 gennaio 2016 n. 4).

 

La Procura contabile contesta all’odierna parte convenuta la pubblicazione di un piano incompleto: rileva il Collegio che nella specie non è configurabile una fattispecie sanzionatoria, in assenza di una previsione espressa della norma in tal senso, siccome affermato incidentalmente dalle SS.RR. n. 12/2011 secondo cui “per fattispecie direttamente sanzionate dalla legge devono intendersi quelle in cui non soltanto è prevista una sanzione pecuniaria come conseguenza dell’ accertamento di responsabilità amministrativa, ma in cui la norma definisce altresì l’ automatica determinazione del danno, mentre va escluso che possano rientrarvi le ipotesi in cui la legge si limiti a prevedere che una fattispecie determina responsabilità erariale o espressioni simili”.

 

Inoltre, secondo la Corte dei conti dell’Emilia Romagna, nella delibera 3/2018, la necessità del parere dei revisori sui piani di razionalizzazione è stata negata dalle istruzioni dell’Ancrel e del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, nell’ottica di evitare ai professionisti l’obbligo di un visto, per sua natura «oggettivo», su un documento caratterizzato da un’ampia discrezionalità politica.

 

In allegato il testo completo delle due Sentenze.