Canone tv: una nuova via s’illumina per confermare la riscossione 2017, le imprese elettriche potranno trasmettere le informazioni tramite i canali messi a disposizione dall’Agenzia, che garantiscono maggiore sicurezza grazie a sistemi di cifratura e controllo.
Cambiano le specifiche tecniche per l’invio, entro il 31 marzo di ogni anno, da parte delle imprese elettriche, della comunicazione di conferma dei dati di dettaglio, in assenza di rettifiche da segnalare, relative al canone addebitato, accreditato e riscosso nell’anno precedente, che, solo per l’anno scorso (dati 2016), era stata trasmessa tramite Pec o raccomandata.
Canone TV, cambiano specifiche tecniche per le Imprese Elettriche
In base a quanto stabilito dal provvedimento 23 gennaio 2018, infatti, a partire da quest’anno, le imprese elettriche dovranno trasmettere la comunicazione di conferma all’Agenzia delle entrate con le modalità dettate dal provvedimento 4 luglio 2016 e tramite le nuove specifiche tecniche (contenute nell’allegato A al provvedimento in esame) che sostituiscono integralmente le precedenti.
Eventuali ulteriori modifiche alle specifiche tecniche saranno pubblicate nell’apposita sezione del sito internet dell’Agenzia delle entrate e ne sarà data relativa comunicazione.
L’articolo 1, comma 153, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, nel modificare l’articolo 1, comma 2, del regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, ha introdotto una presunzione di detenzione dell’apparecchio televisivo nel caso in cui esista un’utenza per la fornitura di energia elettrica nel luogo in cui il soggetto ha la propria residenza anagrafica ed ha previsto il pagamento del canone TV in dieci rate mensili, mediante addebito sulle fatture emesse dalle imprese elettriche.
La citata legge n. 208 del 2015, inoltre, ha demandato le disposizioni attuative della norma ad un decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze, emanato in data 13 maggio 2016 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 giugno 2016.