L’inserimento di requisiti di esperienza tra i criteri di valutazione dell’offerta non deve incidere in maniera rilevante sulla determinazione del punteggio complessivo. È quanto afferma il Consiglio di Stato, Sezione V, con la sentenza del 17 gennaio 2018, n. 279.
Nel caso di specie, l’aspetto tecnico-qualitativo dell’offerta avrebbe dovuto essere declinato e valutato secondo i criteri e i sub-criteri indicati, in maniera specifica e dettagliata, nella lettera di invito. In un appalto di servizi, come in questo caso, deve, ritenersi possibile che il bando prevedesse anche elementi di valutazione dell’offerta tecnica di tipo soggettivo e attinenti alla capacità tecnica della concorrente.
In tal senso, dunque, l’esperienza pregressa, valutabile ai fini dell’attribuzione del punteggio, era anche quella del personale della partecipante: per la determinazione del punteggio la lettera di invito rinvia alla documentazione prodotta a corredo (vale a dire il curriculum attestante l’esperienza acquisita mediante eventi, manifestazioni sportive o partecipazione a tornei). Gli altri criteri indicati nella lettera di invito devono, invece, essere interpretati come requisiti progettuali, afferenti al progetto di gestione e all’offerta tecnica oggetto di valutazione.
Siffatta ricostruzione garantisce una corretta proporzione nell’attribuzione del punteggio assegnato all’attività svolta e all’esperienza pregressa, ovvero ai requisiti in possesso dell’impresa, e agli elementi oggettivi di valutazione dell’offerta e, di conseguenza, l’aggiudicazione all’impresa che abbia formulato l’offerta tecnica migliore.
Ed invero, l’inserimento di requisiti di esperienza tra i criteri di valutazione dell’offerta, ammissibile soltanto per gli appalti di servizi e nei limiti su indicati, è consentita a condizione che lo specifico punteggio assegnato per l’attività svolta, con oggetto analogo a quella dell’appalto da affidarsi, non incida in maniera rilevante sulla determinazione del punteggio complessivo.
In allegato il testo completo della Sentenza.