Imposta sulle donazioni e automobili. La donazione di un’automobile è soggetta all’imposta sulle donazioni?
Pasquale F.
Imposta sulle donazioni: vale anche per le automobili?
Per espressa previsione di legge, le donazioni aventi a oggetto i veicoli iscritti nel Pra (pubblico registro automobilistico) non sono soggette imposta (articolo 59-bis, Dlgs 346/1990). Si applica, invece, l’imposta provinciale di trascrizione (imposta sulle formalità di trascrizione, iscrizione e annotazione dei veicoli richieste al Pra – articolo 56, Dlgs 446/1997).
L’art. 769 c.c. definisce in maniera completa ed efficace l’istituto della donazione come: “La donazione è il contratto col quale, per spirito di liberalità, una parte arricchisce l’altra, disponendo a favore di questa di un suo diritto o assumendo verso la stessa un’obbligazione”
Con la donazione si intende “arricchire” un soggetto e non semplicemente offrirgli un vantaggio come nel caso di comodato.
La donazione è un atto di liberalità che e nostro ordinamento giuridico è un contratto che non si perfeziona fino a quando non vi è l’accettazione del destinatario.
La donazione è un atto unilaterale perché è solo il donante che si obbliga verso il donatario senza che quest’ultimo assuma delle obbligazioni. La donazione è, inoltre, un atto formale perché la donazione deve, a pena di nullità, essere fatta con atto pubblico ed alla presenza di testimoni (art. 782 c.c.).
Al PRA non compete di valutare se la donazione sia o meno di modico valore e se la forma dell’atto sia corrispondente alle disposizioni di legge o meno ma solo che sia astrattamente idoneo a produrre i suoi effetti.