Ecco gli sgravi contributivi per l’occupazione giovanile previsti dalla nuova Legge di Bilancio.
Di seguito, per punti, l’elenco degli sgravi contributivi per l’occupazione giovanile previsti:
1) SGRAVIO CONTRIBUTIVO TRIENNALE DEL 50% (con tetto massimo annuo di euro 3.000,00) per l’assunzione con contratto a tutele crescenti (a tempo indeterminato) o per trasformazioni di contratti a termine in contratti a tempo indeterminato di soggetti:
a) di età inferiore a 35 anni (non compiuti) per tutto il corso del 2018
b) di età inferiore a 30 anni (non compiuti) dal 01/01/ 2019
N.B. In entrambi i casi si deve trattare del primo contratto a tempo indeterminato del lavoratore (non sono ostativi i periodi di apprendistato non proseguiti in rapporti di lavoro a tempo indeterminato); restano esclusi dall’agevolazione i contributi e premi INAIL;
2) SGRAVIO CONTRIBUTIVO DEL 100% (con tetto massimo annuo di 3000 €) per:
a) i giovani fino a 29 anni assunti entro 6 mesi dal conseguimento del titolo di studio, se avevano svolto apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica superiore o periodi di apprendistato in alta formazione o alternanza scuola lavoro presso la stessa azienda.
Nelle ipotesi in cui il lavoratore, per la cui assunzione a tempo indeterminato è stato parzialmente fruito l’esonero, sia nuovamente assunto a tempo indeterminato da altri datori di lavoro privati, il beneficio è riconosciuto agli stessi datori per il periodo residuo utile alla piena fruizione, indipendentemente dall’ età anagrafica del lavoratore alla data delle nuove assunzioni.