orari-visita-fiscale-scuolaLa Federazione UIL scuola RUA ha pubblicato una approfondita scheda sulla riforma delle visite fiscali.  Cosa resta invariato o casa cambia per il Personale della Scuola?


 

Il 13 gennaio 2018 entra in vigore il decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Diparti­mento della Funzione pubblica, n. 206 del 17 ottobre 2017, recante le modalità per lo svolgimento delle visite fiscali e per l’accertamento delle assenze dal servizio per malattia, nonché l’individua­zione delle fasce orarie di reperibilità per i dipendenti pubblici.

 

COSA CAMBIA

 

> Il dipendente già sottoposto a visita fiscale per il periodo di prognosi indicato nella certificazione medi­ ca deve comunque rispettare l’obbligo di reperibilità: le visite fiscali possono essere effettuate con ca­ denza sistematica e ripetitiva. anche in prossimità delle giornate festive e di riposo settimanale. Posso­ no dunque essere disposte per lo stesso certificato medico due o più visite di controllo,anche nei gior­ ni festivi eventualmente ricompresi nella certificazione medica;

 

> È escluso dall’obbligo di rispettare le fasce di reperibilità il dipendente per il quale l’assenza è ricondu­cibile ad una delle seguenti circostanze:

 

 

  • causa di servizio riconosciuta che abbia dato luogo all’ascrivibilità della menomazione unica o plurima alle prime tre categorie della Tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981,n. 834,owero a patologie rientranti nella Tabella E del medesimo decreto
  • stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta,pari o superiore al 67%

 

> Il dipendente in malattia per infortunio, ancorché riconosciuto con determinazione dell’INAIL,deve comunque rispettare le fasce orarie di reperibilità in quanto adesso può essere sottoposto a visita fi­ scale;

 

> Se il dipendente non intende accettare l’esito della visita fiscale,il medico è tenuto ad informarlo del fatto che deve dissentire immediatamente: il medico annota sul verbale il dissenso manifestato, che deve essere sottoscritto dal dipendente, e contestualmente invita lo stesso a sottoporsi a visita fiscale, nel primo giorno utile, presso l’Ufficio medico legale dell’INPS competente per territorio, per il giudizio definitivo;

 

> Se il dipendente si rifiuta di firmare il verbale, il medico fiscale informa comunque l’INPS e predispone apposito invito a visita ambulatoriale;

 

> Il certificato medico sostitutivo per il dipendente che vuol riprendere anticipatamente il lavoro rispetto
alla prognosi è rilasciato dal medesimo medico che ha redatto la certificazione di malattia ancora in corso di prognosi,owero da altro medico in caso di assenza o impedimento assoluto del primo.

 

La possibilità per i lavoratori pubblici di essere esentati dal rispetto delle fasce orarie di reperibilità per malattia riconducibile a un’invalidità riconosciuta non rappresenta sicuramente un’innovazione rispetto al passato. La vera novità (restrittiva), invece, è ora l’indicazione della percentuale minima di invalidità che deve essere pari o superiore al 67%.

 

Sono esclusi dall’obbligo di rispettare le fasce di reperibilità i dipendenti per i quali l’assenza è riconducibile a causa di servizio riconosciuta, con riferimento a determinate menomazioni o patologie.

 

A questo link il testo completo della Scheda.